(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 16.
(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante
attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in
materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel
settore dell'architettura)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto
disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di
uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attivita' di
architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneita'".
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e
2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono
elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02
del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e' riconosciuta
la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di
Germania, purche' sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio
1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella
Repubblica Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto
con il titolo professionale di architetto e purche' detta formazione
sia completata da un periodo di esperienza professionale nella
Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni,
comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine
professionale cui e' iscritto l'architetto.
2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento
di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli
acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora
tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in
un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi,
certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente
a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i
certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono
ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle
Universita' che li rilasciano".
3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Competenze e procedimento) - 1. I soggetti di cui
all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca domanda per il riconoscimento del
proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attivita'
di architetto nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo,
deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di
stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si
chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato
rilasciato dalla stessa autorita' che ha conferito il diploma,
certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne
conferma la veridicita';
b) un certificato rilasciato da un'autorita' competente dello
Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i
requisiti di moralita' o di onorabilita' in esso richiesti per
l'accesso all'attivita' di architetto. Se lo Stato membro d'origine o
di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve
essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in
mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene
rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere
presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una
dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non
esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorita'
giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo
professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di
provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresi' risultare che
l'interessato non e' stato in precede nza dichiarato fallito o, se lo
e' stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della
dichiarazione di fallimento o, se e' decorso un termine piu' breve,
che nei confronti dell'interessato e' stato adottato provvedimento
con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla
quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo' richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa
dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in
lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile
acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai
documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre
mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della
documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca accerta la completezza e la regolarita' della domanda e
della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le
eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice, previa
consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza
di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano:
a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui
al comma 6 puo' essere integrata da un rappresentante del Consiglio
nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre
mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono
comunicati all'interessato. Il decreto e' altresi' trasmesso al
Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi
dell'articolo 5.
10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-quater, attestano
una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo,
commi 1 e 2, il riconoscimento puo' essere condizionato al
superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche
dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha
riconosciuto detto titolo".
4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Ammissione alla prestazione di servizi) - 1. Sono
ammessi all'esercizio dell'attivita' disciplinata dal presente
decreto, con carattere di temporaneita', previa dichiarazione al
Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:
a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o
contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista
dall'articolo 6;
b) esercitano legalmente l'attivita' relativa al settore
dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta
l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i
Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli
ordini.
3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si
applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla
osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in
quanto compatibili".
5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
129, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Esercizio della professione di architetto in altri
Stati membri) - 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati
dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante
all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia".
6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Norme transitorie) - 1. Sono riconosciuti, ai fini
dell'accesso alle attivita' disciplinate dal presente decreto e del
loro esercizio:
-a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri
Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati
nell'allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati
nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione
europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al
massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;
c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione
europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da
cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, prima del 5 agosto
1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto,
per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti
il rilascio dell'attestato, le attivita' relative;
d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione
europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5
agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare e'
stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di
architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni
consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio
dell'attestato, le attivita' relative;
e) gli attestati rilasciati dalle autorita' competenti della
Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa
equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8
maggio 1945, dalle autorita' competenti della Repubblica democratica
tedesca, con i titoli elencati all'allegato A".
7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente
norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di
riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.
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Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
reca: "Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n.
85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei
diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore
dell'architettura".
- La direttiva 85/384/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 21 agosto 1985, n. L 223.
- La direttiva 85/614/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 376.
- La direttiva 86/17/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 febbraio 1986, n. L 27.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 129/92, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. - 1. Sono riconosciuti i diplomi,
certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un
corso di studi di livello universitario, che presenti i
seguenti requisiti:
a) la formazione deve riguardare principalmente
l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli
aspetti tecnici e pratici;
b) la durata della formazione deve comprendere
almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso
un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero
almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo
istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere
sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento
di un esame di livello universitario.
2. La formazione data dal corso di studi deve
assicurare:
a) la capacita' di creare progetti architettonici
che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) un'adeguata conoscenza della storia e delle
teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e
scienze umane ad esse attinenti;
c) una conoscenza delle belle arti in quanto
fattori che possono influire sulla qualita' della
concezione architettonica;
d) un'adeguata conoscenza in materia di
urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel
processo di pianificazione;
e) la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e
creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente,
nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare
tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei
bisogni e della misura dell'uomo;
f) la capacita' di capire l'importanza della
professione e delle funzioni dell'architetto nella
societa', in particolare elaborando progetti che tengano
conto dei fattori sociali;
g) una conoscenza di metodi d'indagine e di
preparazione del progetto di costruzione;
h) la conoscenza dei problemi di concezione
strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi
con la progettazione degli edifici;
i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e
delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in
modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli
dai fattori climatici;
l) una capacita' tecnica, che consenta di
progettare edifici che rispondano alle esigenze degli
utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai
regolamenti in materia di costruzione;
m) una conoscenza adeguata delle industrie,
organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per
realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei
piani nella pianificazione.
2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui
ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri
dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione
della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre
2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2,
e' riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen nella
Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in
tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai
requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica
Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto
con il titolo professionale di architetto e purche' detta
formazione sia completata da un periodo di esperienza
professionale nella Repubblica Federale di Germania della
durata di quattro anni, comprovato da un apposito
certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e'
iscritto l'architetto.
2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di
riconoscimento di cui all'art. 4, i diplomi, certificati e
altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui
all'art. 1, qualora tali diplomi, certificati e altri
titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro
dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati
e titoli elencati nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
2-quinquies. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione
europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri
dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e
gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle
Universita' che li rilasciano".