(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 17.
(Modifica all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante
norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7
febbraio 2002, nella causa C-279/00)
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di
cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi
analoghi fissati per le stesse finalita' dalla legislazione di altro
Stato membro dell'Unione europea".
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Nota all'art. 17:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione". L'art. 2, comma 2,
e' cosi' modificato:
"2. I requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di
altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura
di lavoro temporaneo ; l'individuazione, quale oggetto
esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato
o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di
fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti
con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito
cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
di altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni.
Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa' che abbiano assolto ad
obblighi analoghi fissati per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni".