(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 18.
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)
1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n.
31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati
cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, e' abrogato.
2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il proprio domicilio
professionale".
--------------------------------------------------------------------------------
Note all'art. 18:
- La legge 9 febbraio 1982, n. 31 reca: "Libera
prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini
degli Stati membri delle Comunita' europee". Si riporta il
testo dell'art. 2 come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Prestazioni di servizi professionali). -
Le persone di cui all'art. 1 sono ammesse all'esercizio
delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede
giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita'
a secondo le modalita' stabilite dal presente titolo".
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36 reca: "Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore". Si riporta il testo dell'art. 17,
primo comma, come modificato dalla presente legge:
"Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e'
necessario:
1) essere cittadino italiano o italiano
appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4) essere in possesso della laurea in
giurisprudenza conferita o confermata in una universita'
della Repubblica;
5) avere compiuto lodevolmente e proficuamente un
periodo di pratica, frequentando lo studio di un
procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali
della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni
consecutivi, posteriomente alla laurea, nei modi che
saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini
dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso
periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai
sensi dell'art. 8;
6) essere riuscito vincitore, entro il numero dei
posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;
7) avere la residenza o il proprio domicilio
professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui
albo l'iscrizione e' domandata.
Per l'iscrizione nel registro speciale dei
praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai
numeri 1, 2, 3 e 4.
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel
registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una
delle condanne o delle pene accessorie o si trovino
sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma
dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e
coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria
agli interessi della Nazione."