(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 19.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di
servizi postali)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto
legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica
la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunita' in conformita' dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1º
gennaio 2003 e dal 1º gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza
transfrontaliera e la pubblicita' diretta per corrispondenza, nella
misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale
entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non
discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche
speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni
dall'area riservata a quella del servizio universale;
d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per
la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del
servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati.
f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio
universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire
permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in
tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico
riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle
localita' montane, delle isole minori e delle altre aree
svantaggiate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Note all'art. 19:
- La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176;
- La direttiva 97/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 gennaio 1998, n. L 15.