(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare nonche' a quelli, per quanto
compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle
materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
--------------------------------------------------------------------------------
Note all'art. 2:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
L'art. 20 cosi' recita:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi
piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti
negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi
annuali di semplificazione nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge
e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimcnti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi
collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di
proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e
contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di
cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Govemo propone annualmente al Parlamento le norme di delega
ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di
testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 reca:
"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".
L'art. 5 cosi' recita:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge
di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei
dati di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.".