(a cura di Maurizio Marchi)

 

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

testo in vigore dal: 22-2-2003

Art 21.
(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre
1999, n. 532, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25".
2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e' sostituito dal seguente:
"E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad
eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18
anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di
pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici
esercizi".

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Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532
reca: "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.
25".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non
puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo
l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche
aziendali, che prevedano un orario di lavoro
plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio
sul quale calcolare come media il suddetto limite. E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19
gennaio 1955, n. 25".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
25/1955, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 10. L'orario di lavoro dell'apprendista non
puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono
considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e
computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono
determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in
difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto col Ministro per la
pubblica istruzione.
E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le
ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di
eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende
artigianali di pianificazione e di pasticceria, delle
aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".