(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 22.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio
2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari)
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto
legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive
2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al
fine di regolamentare le societa' di gestione, i prospetti
semplificati e gli investimenti di OICVM.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le societa' di gestione autorizzate in
conformita' alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla
direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attivita'
previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel
Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero
per il tramite di succursali;
b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia
esercitata dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre
restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane in materia di
elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;
c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle
societa' di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla
direttiva 2001/107/CE;
d) disciplinare, per le societa' di gestione e le societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi
dell'esercizio di una o piu' funzioni prevedendo modalita' della
stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il
permanere della responsabilita' in capo alla societa' delegante;
e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella
direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attivita' per le
SICAV e le societa' di gestione del risparmio che designano in via
permanente una societa' di gestione del risparmio per la gestione del
proprio patrimonio;
f) prevedere che le societa' di gestione siano tenute a
pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un
prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore
prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto
completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale
pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del
sottoscrittore che ne faccia richiesta;
g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13
febbraio 2002 alle societa' di gestione e alle SICAV esistenti a tale
data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in
attuazione della direttiva 2001/108/CE.
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale
recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potra'
apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme
vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le
nuove disposizioni.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
--------------------------------------------------------------------------------
Nota all'art. 22:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".