(a cura di Maurizio Marchi)

 

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

testo in vigore dal: 22-2-2003

Art 24.
(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante nuovo codice della strada)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le
biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Nota all'art. 24:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
reca: "Nuovo codice della strada". Si riporta il testo
dell'art. 50 come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i
veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o
di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi
le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i
25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di
larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza".