(a cura di Maurizio Marchi)

 

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

testo in vigore dal: 22-2-2003

Art 25.
(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 marzo 2002,
nella causa C-224/00)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui
al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura
ridotta previsto dall'articolo 202".

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Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti
di targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato
all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio
comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e viene
rilasciata ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per
qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in
misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In
sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il
trasgressore puo' fornire apposito documento fideiussorio
che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del
versanento della cauzione o del rilascio del documento
fidejussorio e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando
od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a
titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della
presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene
disposto in via cutelare l'immediato ritiro della patente
da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente
si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al
comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a
sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprieta' dci cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia".