(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 27.
(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le
attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni
culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in
particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista
sportivo;".
--------------------------------------------------------------------------------
Nota all'art. 27:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319,
reca: "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE" - Si
riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1.
Sulle domande di riconoscimento sono competenti a
pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato
nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la
individuazione di professioni aventi i requisiti di cui
alla lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le
professioni che si traducono in rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e
d).
c) il Ministero della sanita' per le professioni
sanitarie;
d) il Ministero della pubblica istruzione, per il
personale docente e non docente delle scuole materne ed
elementari e degli istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale nei casi di attivita' professionali per il cui
accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o
qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21
dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
o della normativa in materia di contratti aventi finalita'
formativa;
f) il Ministero dei trasporti e della navigazione
per le professioni marittime;
f-bis) il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per le attivita' afferenti il settore del
restauro e manutenzione dei beni culturali e per le
attivita' che riguardano il settore sportivo e in
particolare quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo;
g) il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero della pubblica
istruzione, in ogni altro caso".