(a cura di Maurizio Marchi)

 

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

testo in vigore dal: 22-2-2003

Art 28.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare)
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "non compresi nell'allegato
1" sono soppresse;
b) all'articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;
c) all'articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e la rubrica e'
sostituita dalla seguente: "Programma di vigilanza annuale";
d) all'articolo 15, il comma 3 e' abrogato.

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Note all'art. 28:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
reca: "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare". Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 15,
come modificati dalla presente legge:
"Art. 7 (Commercializzazione dei prodotti). - 1. Al
momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti
alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il
Ministero della sanita' mediante la trasmissione di un
modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.
2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano gia'
posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante
deve altresi' comunicare al Ministero della sanita'
l'autorita' destinataria della prima comunicazione.
3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia
stato fabbricato in uno Stato terzo.
4. Il Ministero della sanita' puo' richiedere al
fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori
scientifici e dei dati che giustifichino la conformita' del
prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le indicazioni di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c).
5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al
comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione
facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore
possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.
6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non
rientrino tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il
Ministero della sanita' diffida le imprese interessate a
ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza,
dispone il loro sequestro.
7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino
un pericolo per la salute umana il Ministero della sanita'
ne dispone il sequestro.
8. Il Ministero della sanita' informa immediatamente
la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure
adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi."
9. (Comma abrogato).
10. (Comma abrogato)".
"Art. 8 (Programma di vigilanza annuale). - 1.
(Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle
unita' sanitarie locali realizzano, con il coordinamento
dell'Istituto superiore di sanita', un apposito programma
di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad una
alimentazione particolare, fabbricati in Italia o
all'estero, i cui risultati sono riportati nella relazione
di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1986, n. 462".
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere
o venda prodotti alimentari non conformi alle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui
all'art. 7 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 6 milioni.
3. (Comma abrogato).
4. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque
contravvenga alle disposizioni contenute nei decreti
ministeriali di cui all'art. 9 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da lire 30 milioni a lire 90 milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque
contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1
e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a
lire 12 milioni".