(a cura di Maurizio Marchi)

 

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

testo in vigore dal: 22-2-2003

Art 29.
(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi)
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, e'
prorogato di un anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine stabilito dal
comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, uno o piu' decreti legislativi
al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel
rispetto altresi' dei seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere
individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di
liquidazione adottate in altro Stato membro nonche' delle misure
adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato
membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni
tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;
c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e
dell'attivita' di coordinamento tra le autorita' degli Stati membri,
attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo
a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorita' di
vigilanza;
d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di
assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la
tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento
e di liquidazione adottati in Italia, in conformita' al principio
dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;
e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera a) e per
assicurare organicita' alla normativa interna, il coordinamento della
disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e nella parte
II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni rispettivamente contenute
nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24
novembre 2000, n. 340, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, in modo da assicurare le preminenti finalita' di salvaguardia
della stabilita' del sistema bancario e finanziario e di tutela dei
diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in
particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto
legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi
e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti
contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

--------------------------------------------------------------------------------

Note all'art. 29:
- La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obbhighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2001".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
reca: "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla
definitivita' degli ordini immessi in un sistema di
pagamento o di regolamento titoli".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999".
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300".