(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 31.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai
contratti di garanzia finanziaria)
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' delegato ad adottare, entro il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le
norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di
garanzia finanziaria.
2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sara' informata ai
principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della
disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di
garanzia finanziaria, nonche' ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i
soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della
medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli
strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4,
lettera b);
b) individuare le modalita' mediante le quali il beneficiario
della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante
appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima
direttiva.
3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale
recepimento della citata direttiva, potra' coordinare le disposizioni
di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste
dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di
realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti
nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalita' della
direttiva medesima.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Nota all'art. 31:
- La direttiva 2002/47/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.