(a cura di Maurizio Marchi)
Gazzetta
Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.
testo in vigore dal: 22-2-2003
Art 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i
principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e igiene del lavoro.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
--------------------------------------------------------------------------------
Nota all'art. 5:
- Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
vedi note all'art. 2.