(a cura di Maurizio Marchi)

 

Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

testo in vigore dal: 22-2-2003

Art 6.
(Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)
1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo
le parole: "che utilizzano" sono inserite le seguenti: "o che
raccomandano l'utilizzo di".

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Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1469-sexies, primo comma, del
codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita: "Le associazioni rappresentative dei
consumatori e dei professionisti e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo
di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice
competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia
accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo".