| DECRETO 29 luglio 2003 |
| Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida |
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti; Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente di riacquistare punti; Considerata l'esigenza di stabilire i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Modalita' di svolgimento del corso 1. In relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti: a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E; b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB. 2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a), consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere. 3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b), consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere. 4. Ogni corso non puo' essere frequentato da piu' di venticinque partecipanti. 5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.
Art. 2. Programma dei corsi per il recupero di sei punti
1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende
le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di
soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza
stradale (1 ora).
Art. 3. Programma dei corsi per il recupero di nove punti
1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende
le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di
soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilita' del trasporto pubblico di persone (2 ore);
h) responsabilita' del trasporto pubblico di cose (2 ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza
stradale (2 ore).
Art. 4. Finalita' dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi
argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di
violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei
partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresi' cura di
richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessita' di
attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle
regole, garantiscano la tutela della vita umana.
Art. 5. Svolgimento dei corsi
1. I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono
tenere un corso comunicano all'ufficio provinciale del Dipartimento
dei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso
di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.
2. Per ogni corso devono essere indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) il docente o i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco dei partecipanti al corso.
3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente
comunicati all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri competente per territorio.
Art. 6. Frequenza dei corsi
1. Non e' possibile iscriversi ad un corso se non si e' prima
ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti
terrestri, di decurtazione del punteggio. Non e' possibile
frequentare piu' di un corso per ogni comunicazione di decurtazione
del punteggio.
2. Non e' consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a);
b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b).
4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di
ore dovra' ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di
frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite
massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno
ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non
frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e
privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite
lezioni di recupero.
Art. 7. Iscrizione e registri dei corsi
1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono
essere iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme
al modello previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dal
soggetto abilitato.
2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un
«registro di frequenza dei corsi» (conforme al modello previsto
all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei
frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione,
firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L'assenza
di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici
minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e
dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del
Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere
conservati per almeno cinque anni.
Art. 8. Attestazione finale 1. Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti. 2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato 3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore.
Art. 9. Decorrenza dei punti acquisiti
1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio
dell'attestazione di frequenza del corso e verra' effettuato non
appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri avra' avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.
2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella
dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita
totale del punteggio residuo, il conducente non potra' godere dei
benefici del corso stesso e, quindi, dovra' sottoporsi ad esame di
revisione.
Roma, 29 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi
Allegato 1
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9)
Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................
=====================================================================
| |Luogo e | |Categoria |Data
Numero di | |data di |Residenza e|di patente |rilascio
iscrizione|Nominativo|nascita |indirizzo |posseduta |attestazione
=====================================================================
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Il responsabile del corso
Allegato 2
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9)
Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................
Corso per il recupero punti per la patente di guida della
categoria .........
Giorno ...... Orario ....... Docente ........
Argomento della lezione:
.....................................................
.....................................................
=====================================================================
Nominativo | Firma in entrata* | Firma in uscita
=====================================================================
*L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa
alla firma in entrata.
Il responsabile del corso
Allegato 3
ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA
PATENTE DI GUIDA (Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9)
Si attesta che il/la sig.
............................................................. nat...
a ............................................ prov. (......),
titolare della patente di guida della categoria .............. n.
.............................. ha frequentato, presso quest...
(autoscuola/soggetto abilitato) il corso per il recupero dei punti
della patente di guida per un totale di (12/18) ore.
Il responsabile del corso
(timbro dell'autoscuola
o del soggetto abilitato)
Il firmatario del presente attestato si assume tutte le
responsabilita' giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine
all'autenticita' di quanto dichiarato.