(a cura di Maurizio Marchi)
Parte
seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo I
Giudizio abbreviato
Art.
438 Presupposti del giudizio abbreviato
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare
allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e all'art. 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a
che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo
di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme
previste dall'art. 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il
giudizio abbreviato.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli
atti indicati nell'art. 442, comma 1 bis, può subordinare la richiesta
ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice
dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta
necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia
processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti
ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione
di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'art. 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta
fino al termine previsto dal comma 2.
Art.
439 Richiesta di giudizio abbreviato
1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso
del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza
preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt.
421 e 422.
Art.
440 Provvedimenti del giudice
1. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il
giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato
degli atti.
2. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria
almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Nel caso previsto dall'art.
439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell'ordinanza.
3. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine
previsto dall'art. 439 comma 2.
Art.
441 Svolgimento del giudizio abbreviato
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli artt. 422
e 423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza
che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone
che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti
gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione
di cui dell'art. 75 comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere alo stato degli atti assume,
anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva
in tale caso l'applicabilità dell'art. 423.
6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'art.
438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4.
Art.
441 bis Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio
abbreviato
1. se, nei casi disciplinati dagli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico
ministero procede alle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, l'imputato
può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dell'art.
438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine
non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai
commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per
il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie,
il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato
e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti
ai sensi degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia
degli atti compiuti ai sensi dell'art. 422. La richiesta di giudizio abbreviato
non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'art. 303,
comma 2.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato
può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni
ai sensi dell'art. 423, anche oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5,
ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.
Art.
442 Decisione
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti.
1 bis Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel
fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419,
comma 3, e le prove assunte nell'udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte
le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è
sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato,
è sostituita quella dell'ergastolo.
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dell'art. 426 comma 2.
Art.
443 Limiti dell'appello
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula.
2. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze
di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599.
Parte
seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo II
Applicazione della pena su richiesta delle parti
Art.
444 Applicazione della pena su richiesta
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa,
tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque
anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro
che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza,
o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta
e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art.
129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica
del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti, nonché congrua a pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se
vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa
domanda; L'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale
o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa,
rigetta la richiesta.
Art.
445 Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2 non comporta la condanna al pagamento
delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art.
240 comma 2, del codice penale. Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando
è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia
nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la
sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza
concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata
una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è
comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena.
Art.
446 Richiesta di applicazione della pena e consenso
1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1,
fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3, e
422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di
giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le
forme stabilite dall'art. 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri
casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo
di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme
previste dall'art. 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti
dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della
richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
Art.
447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata
una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte,
fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando,
se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte.
Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è
depositato nella segreteria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto
un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone
che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima
della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della
richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
Art.
448 Provvedimenti del giudice
1. Nell'udienza prevista dall'art. 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio
direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ne ricorrono le condizioni
per accogliere la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente
sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto
della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può
rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente
sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro
giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento
di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli
altri casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il
giudice decide sull'azione civile a norma dell'art. 578.
Parte
seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo III
Giudizio direttissimo
Art.
449 Casi e modi del giudizio direttissimo
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il
pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente
l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida
e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano
al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al
pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo
quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal
caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno
dall'arresto.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo
nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.
L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al
quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato
in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato
all'udienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta
connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano
la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti
degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
Art.
450 Instaurazione del giudizio direttissimo
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa
condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato
di custodia cautelare.
2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire
all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può
essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1, lett. a),
b), c), f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché
la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'art. 429
comma
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'art. 431, formato dal pubblico
ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il
giudizio.
5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero
l'avviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella
segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini
espletate.
Art.
451 Svolgimento del giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli artt.
470 e seguenti.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da
un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel
dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'art. 450 comma 2, contesta
l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio
abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere
un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato
si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Art.
452 Trasformazione del rito
1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art.
449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato
aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con
il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443: nel caso di cui all'art. 441
bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.
Parte
seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo IV
Giudizio immediato
Art.
453 Casi e modi di giudizio immediato
1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere
il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata
interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito
di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art.
375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che
non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona
irreperibile.
2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta
connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano
la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti
degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'art. 419
comma 5.
Art.
454 Presentazione della richiesta del pubblico ministero
1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro
previsto dall'art. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio
immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di
reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli
atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato
e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano
essere custoditi altrove.
Art.
455 Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio
immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al
pubblico ministero.
Art.
456 Decreto di giudizio immediato
1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni
dell'art. 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il
giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato
e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata
la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata
per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
Art.
457 Trasmissione degli atti
1. Decorsi i termini previsti dall'art. 458 comma 1, il decreto che dispone
il giudizio immediato è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'art.
431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti
al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'art. 433 comma 2.
Art.
458 Richiesta di giudizio abbreviato
1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato
depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta,
con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni
dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza
dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato,
al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso
di cui all'art. 441 bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era
stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio
immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'art. 419 comma
5.
Parte
seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo V
Procedimento per decreto
Art.
459 Casi di procedimento per decreto
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili
a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante
non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene
che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione
di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari,
entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è
attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione
del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna,
indicando la misura della pena.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita
sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza
di proscioglimento a norma dell'art. 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità
di applicare una misura di sicurezza personale.
Art.
460 Requisiti del decreto di condanna
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono
a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria;
b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge
violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata
la decisione, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di
sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto
e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato
ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art.
444;
f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta
dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale diminuzione
della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi
previsti dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione
delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei
casi previsti dagli artt. 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì
la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata
con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia
eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità
dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce
gli atti al pubblico ministero(*).
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se
divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.
Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne
un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque
di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della
pena.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 504 del 18 novembre 2000, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede
la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico
ministero, anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio
dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p.
Art.
461 Opposizione
1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato
e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a
mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante
dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari
che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice
di pace del luogo in cui si trova l'opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità,
gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo
ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione
l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha
emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato
o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.
4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma
2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile,
il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre
ricorso per cassazione.
Art.
462 Restituzione nel termine per proporre opposizione
1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono
restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'art. 175.
Art.
463 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati
1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone
imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno
proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta
da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.
2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche
a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Art.
464 Giudizio conseguente all'opposizione
1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto
a norma dell'art. 456 commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio
abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque
giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona
offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso di cui all'art. 441
bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione.
Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'art. 444, il
giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve
esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati
al pubblico ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non abbia
espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato
nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio
immediato.
2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione,
decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma
3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere
il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare
domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più
grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già
concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste,
non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza
di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche
nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.