(a cura di Maurizio Marchi)
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo I
Atti preliminari al dibattimento
Art.
465 Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto
che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare
l'udienza o differirla non più di una volta.
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle
parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione,
fermi restando i termini previsti dall'art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento
è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Art.
466 Facoltà dei difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà
di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare
in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento
e di estrarne copia.
Art.
467 Atti urgenti
1. Nei casi previsti dall'art. 392, il presidente del tribunale o della corte
di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili,
osservando le forme previste per il dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è
dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona
offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Art.
468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti
tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 devono, a pena di
inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima
della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze
su cui deve vertere l'esame.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta
richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti
tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210, escludendo le testimonianze
vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può
stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché
delle persone indicate nell'art. 210 sia effettuata per la data fissata per
il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto
l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità
della prova a norma dell'art. 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere
presentati direttamente al dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può
chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici
non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
4 bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro
procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle
liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa
o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente
solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art.
495.
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato
nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392 comma 2.
Art.
469 Proscioglimento prima del dibattimento
1. Salvo quanto previsto dall'art. 129 comma 2, se l'azione penale non doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto
e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice,
in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi
non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere
enunciandone la causa nel dispositivo.
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo I
Disposizioni generali
Art.
470 Disciplina dell'udienza
1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate
dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina
dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero.
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il
pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà
immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
Art.
471 Pubblicità dell'udienza
1. L'udienza è pubblica a pena di nullità.
2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni
diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che
appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone,
è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più
necessaria.
4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione
per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti
atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza
sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero,
con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali,
che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di
persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza
formalità.
Art.
472 Casi in cui si procede a porte chiuse
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano
a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume
ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la
pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere
segrete nell'interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte
chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza
dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono
oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al
processo, il giudice provvede d'ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso
si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla
pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare
la sicurezza di testimoni o di imputati.
3 bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli artt. 600 bis, 600
ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter e 609 octies del codice penale si svolge
a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda
a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse
quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse
domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se
non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.
Art.
473 Ordine di procedere a porte chiuse
1. Nei casi previsti dall'art. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con
ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti
di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime
forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per
alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che
hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'art. 472
comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine
in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere
nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
Art.
474 Assistenza dell'imputato all'udienza
1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo
che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga
o di violenza.
Art.
475 Allontanamento coattivo dell'imputato
1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo
da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula
con ordinanza del presidente.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal
difensore.
3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza,
in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente
allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia
espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento
se non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.
Art.
476 Reati commessi in udienza
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede
a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti
il contenuto della deposizione.
Art.
477 Durata e prosecuzione del dibattimento
1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una
sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente
non festivo.
2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di
assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni,
non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne
fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni
per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.
Art.
478 Questioni incidentali
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento
il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi
previsti dall'art. 491.
Art.
479 Questioni civili o amministrative
1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, qualora la decisione sull'esistenza del
reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa
di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento
presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni
alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione
del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza
passata in giudicato.
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può
essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine
di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di
sospensione.
Art.
480 Verbale di udienza
1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale
sono indicati:
a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché
le generalità delle altri parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i
cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Art.
481 Contenuto del verbale
1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente
le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale.
I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati
al verbale.
Art.
482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente
necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria
alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie
richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia
lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà
e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché
sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide
con ordinanza.
Art.
483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il
verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo
ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 528, i nastri impressi con i caratteri della
stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro
formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo II
Atti introduttivi
Art.
484 Costituzione delle parti
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare
costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa
come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97 comma 4.
2 bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 420
bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies.
Art.
485 Rinnovazione della citazione (*)
(*) Articolo abrogato
Art.
486 Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore (*)
(*) Articolo abrogato
Art.
487 Contumacia dell'imputato (*)
(*) Articolo abrogato
Art.
488 Assenza e allontanamento volontario dell'imputato (*)
(*) Articolo abrogato
Art.
489 Dichiarazioni del contumace
1. L'imputato già contumace che prova di non avere avuto conoscenza del
procedimento a suo carico, può chiedere di rendere le dichiarazioni previste
dall'art. 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese
al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui
l'imputato si trova.
2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore
al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per
l'audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l'imputato
si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte
entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta
la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato
nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso
le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato
di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione o alla corte di appello davanti
alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese
dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale è
trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'art. 677.
Art.
490 Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace
1. Il giudice, a norma dell'art. 132, può disporre l'accompagnamento
coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è
necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
Art.
491 Questioni preliminari
1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione,
le nullità indicate nell'art. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte
civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle
associazioni previsti dall'art. 91 sono precluse se non sono proposte subito
dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti
e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il
contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei
giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso
del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore
per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo
strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse
repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo
per il dibattimento ovvero eliminati da esso.
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
Art.
492 Dichiarazione di apertura del dibattimento
1. Compiute le attività indicate negli artt. 484 e seguenti, il presidente
dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.
Art.
493 Richieste di prova
1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile,
della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine
indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'art.
468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento
di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni
lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini
preliminari.
Art.
494 Dichiarazioni spontanee dell'imputato
1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che
egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni
che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione
e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni
l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce
e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma
1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.
Art.
495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle
prove, a norma degli artt. 190, comma 1, e 190 bis. Quando è stata ammessa
l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede
in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione
della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.
2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui
fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al
pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti
oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà
di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza
sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle
prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione
di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.
4 bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può
rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse
a sua richiesta.
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo III
Istruzione dibattimentale
Art.
496 Ordine nell'assunzione delle prove
1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste
dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre
parti, nell'ordine previsto dall'art. 493 comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
Art.
497 Atti preliminari all'esame dei testimoni
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle
parti che li hanno indicati.
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo
di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici,
il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità
previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a
rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità
morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta
la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".
Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di
nullità.
Art.
498 (*) Esame diretto e controesame dei testimoni
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore
che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non
hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'art. 496.
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande
e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi
dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile.
Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non
possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione
prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere
revocata nel corso dell'esame.
4 bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene
necessario, le modalità di cui all'art. 398, comma 5 bis.
4 ter. Quando si procede per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600
quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice
penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta
sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un
impianto citofonico.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 30 luglio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo, nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, in caso ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
Art.
499 Regole per l'esame testimoniale
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità
delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone
e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a
suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il
rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in
aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare
la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà
dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione
del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le
contestazioni.
Art
500 Contestazioni nell'esame testimoniale
1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in
tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze
da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini
della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle
parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso,
le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente
applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi
concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché
non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo
del pubblico ministero precedentemente resa dal testimone sono acquisite al
fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo
gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può
fornire gli elementi con concreti per ritenere che il testimone è stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'art.
422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della
prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione,
se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo.
Fuori del caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni
contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone
sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
Art.
501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni
sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare
documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche
di ufficio.
Art.
502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o
di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice,
a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova,
dando comunicazione, a norma dell'art. 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del
luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa
la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati
dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette
l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
Art.
503 Esame delle parti private
1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta
o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile
civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con
le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue
con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della
parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato
l'esame può rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori,
per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi
delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel
fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata
solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già
deposto.
4. Si applica la disposizione dell'art. 500 comma 3.
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte
dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero
sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per
le contestazioni previste dal comma 3.
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni
rese a norma degli artt. 294, 299 comma 3 ter, 391 e 422.
Art.
504 Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel
corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti
private il presidente decide immediatamente e senza formalità.
Art.
505 Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi
lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'art. 93
possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti,
ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono
altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili
all'accertamento dei fatti.
Art.
506 Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private
1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base
ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o
a seguito delle letture disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513, può
indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza
dell'esame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può
rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone
indicate nell'art. 210 ed alle pari già esaminate, solo dopo l'esame
e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo
l'ordine indicato negli artt. 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.
Art.
507 Ammissione di nuove prove
1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente
necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi
di prove.
1 bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione
di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento
a norma degli artt. 431, comma 2, e 493, comma 3.
Art.
508 Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il
perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere
nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale
modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende
il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta
giorni.
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio
dei poteri previsti dall'art. 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a
norma dell'art. 501.
Art.
509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora
non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento
per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
Art.
510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti,
dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto
previsto dall'art. 497 comma 2.
2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento
dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private,
riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal
presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva,
i poteri di vigilanza previsti dall'art. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.
Art.
511 Letture consentite
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale,
degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame
della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del
perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza
è consentita ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione
di procedibilità.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare
specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione
degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura,
integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte
ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla
richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista
dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti
a norma dell'art. 93.
Art.
511 bis Lettura di verbali di prove di altri procedimenti
1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli
atti indicati nell'art. 238. Si applica il comma 2 dell'art. 511.
Art.
512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti
assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle
parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per
fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.
Art.
512 bis Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero
1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli
altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni
rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale
se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui
non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
Art.
513 Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini
preliminari o nell'udienza preliminare
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di
sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei
verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla
polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni
non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso
salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 500, comma 4.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210,
comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento
coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale
ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio.
Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere
all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'art. 512
qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili
al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà
di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette
dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti (*).
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state
assunte ai sensi dell'art. 392 ,si applicano le disposizioni di cui all'art.
511.
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 361 del 2 novembre 1998, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma, nella parte
in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta di
rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già
oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti
alla lettura si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4, del codice di procedura
penale.
Art.
514 Letture vietate
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512 bis e 513, non può
essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle
persone indicate nell'art. 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al
pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella
udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano
state rese nelle forme previste dagli artt. 498 e 499, alla presenza dell'imputato
o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'art. 511, è vietata la lettura dei verbali
e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia
giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone
può servirsi di tali atti a norma dell'art. 499, comma 5.
Art.
515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi
a norma dell'art. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo
per il dibattimento.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo IV
Nuove contestazioni
Art.
516 Modifica della imputazione
1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come
è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla
competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione
e procede alla relativa contestazione.
1 bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione
del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza
delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita,
a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei
casi indicati dagli artt. 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di
ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
1 ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista
l'udienza preliminare, questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative
disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato
dal comma 1 bis.
Art.
517 Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso
a norma dell'art. 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e
non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero
contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione
non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
1 bis. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 516, commi 1 bis e 1
ter.
Art.
518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 517, il pubblico ministero procede nelle
forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato
un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale
si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta,
può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è
consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza
dei procedimenti.
Art.
519 Diritti delle parti
1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione
abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può
chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per
un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429, ma comunque
non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere
l'ammissione di nuove prove a norma dell'art. 507.
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine
non inferiore a cinque giorni.
Art.
520 Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516
e 517 all'imputato contumace o assente, il pubblico ministero chiede al presidente
che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale
sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza
per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2
e 3.
Art. 521 Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica
diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda
la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale
in composizione collegiale anziché monocratica, ovvero non risulti tra
quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non sia
tenuta.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero
se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone
il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517
e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato
una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma
2.
Art.
521 bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni
1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni
previste dagli artt. 516, comma 1 bis e 1 ter, 517, comma 1 bis, e 518, il reato
risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è
prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone
con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita,
a pena di decadenza, nei motivi d'impugnazione.
Art.
522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione
1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa
di nullità
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente
o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni
degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto
nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo V
Discussione finale
Art.
523 Svolgimento della discussione
1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente
i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive
conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'art. 533, comma 3 bis.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando
sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione
e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare;
la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti
strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità,
la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove
prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il
giudice provvede a norma dell'art. 507.
Art.
524 Chiusura del dibattimento
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo I
Deliberazione
Art.
525 Immediatezza della deliberazione
1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono
concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti
già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 528, la deliberazione non può essere
sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è
disposta dal presidente con ordinanza.
Art.
526 Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse
da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
1 bis. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
Art.
527 Deliberazione collegiale
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni
preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo.
Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione,
sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione
e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di
sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile.
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna
questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie
i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota
per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici
popolari, cominciando dal meno anziano per età.
3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza
si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la
misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura
gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni
altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più
favorevole all'imputato.
Art.
528 Lettura del verbale in camera di consiglio
1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia
ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di
atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera
di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed
eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo II
Decisione
Sezione I
Sentenza di proscioglimento
Art.
529 Sentenza di non doversi procedere
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita
il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa
nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una
condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.
Art.
530 Sentenza di assoluzione
1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il
reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra
ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa del
dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che
l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è
stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza
di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità
ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia
sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla
legge, le misure di sicurezza.
Art.
531 Dichiarazione di estinzione del reato
1. Salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è
estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel
dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza
di una causa di estinzione del reato.
Art.
532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali
1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato
in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari
personali eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede
la sospensione condizionale della pena.
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo II
Decisione
Sezione II
Sentenza di condanna
Art.
533 Condanna dell'imputato
1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia
sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza.
2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per
ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza
delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi
previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore
abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale
della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3 bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art.
407, comma 2, lett. a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può
disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche
con riferimento allo stesso condannato quando taluni dei condannati si trovi
in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza
di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.
Art.
534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c. 3 del codice penale e nelle leggi
speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il
condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria
a questo inflitta.
Art.
535 Condanna alle spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese
processuali relative ai reati di cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido
al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non
connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per
i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia
cautelare, a norma dell'art. 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è
rettificata a norma dell'art. 130.
Art.
536 Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna
1. Nei casi previsti dall'art. 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel
dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto
e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
Art.
537 Pronuncia sulla falsità dei documenti
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di
condanna, è dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale,
secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione
o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui
deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione
o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi
di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente,
con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza
di proscioglimento.
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo II
Decisione
Sezione III
Decisione sulle questioni civili
Art.
538 Condanna per la responsabilità civile
1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per
le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74
e seguenti.
2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice
provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza
di un altro giudice.
3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel
giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è
pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua
responsabilità.
Art.
539 Condanna generica ai danni e provvisionale
1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno,
pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono
condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si
ritiene già raggiunta la prova.
Art.
540 Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata
provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono
giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
Art.
541 Condanna alle spese relative all'azione civile
1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento
del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido
al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che
ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve
l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice,
se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle
spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto
dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione
totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla
al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.
Art.
542 Condanna del querelante alle spese e ai danni
1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela,
si applicano le disposizioni dell'art. 427 per ciò che concerne la condanna
del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato
nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore
dell'imputato e del responsabile civile.
2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.
Art.
543 Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 186 del codice
penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la
stessa sentenza.
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del
responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali
indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza,
la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le
spese dall'obbligato.
Parte
seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo III
Atti successivi alla deliberazione
Art.
544 Redazione della sentenza
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo.
Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in
camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello
della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per
il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni,
il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto
dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo,
non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
3 bis. Nelle ipotesi previste dall'art. 533, comma 3 bis, il giudice provvede
alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando
precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia
cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per
la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.
Art.
545 Pubblicazione della sentenza
1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice
del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544 comma 1 segue
quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza
per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.
Art.
546 Requisiti della sentenza
1. La sentenza contiene:
a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità
che l'ha pronunciata;
b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono
a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l'imputazione;
d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione
stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili
le prove contrarie;
f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
a) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente
e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non
può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento,
il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere
l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede
il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3, la sentenza è nulla
se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero
se manca la sottoscrizione del giudice.
Art.
547 Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 546 comma 3, se occorre completare la motivazione
insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti
previsti dall'art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza
a norma dell'art. 130.
Art.
548 Deposito della sentenza
1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione
ovvero entro i termini previsti dall'art. 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale
addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro
il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544 comma 3, l'avviso
di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti
private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altresì
a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso
notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso
la corte di appello.