(a cura di Maurizio Marchi)
Parte
seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo I
Disposizioni generali
Art.
568 Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti
a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti
impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà
personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo
a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente
lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto
spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione
a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta
a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Art.
569 Ricorso immediato per cassazione
1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può
proporre direttamente ricorso per cassazione.
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la
disposizione dell'art. 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici
giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello
dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione.
In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare
entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di
appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'art. 606
comma 1, lettere d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si
converte in appello.
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare
la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento
con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti
siano trasmessi al giudice competente per l'appello.
Art.
570 Impugnazione del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale
presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti
dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico
ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante
l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che
ha emesso il provvedimento.
2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico
ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni
e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo
grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di
appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso
la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni
caso al procuratore generale.
Art.
571 Impugnazione dell'imputato
1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di
un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per
l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre
l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento
del deposito del provvedimento ovvero il difensore, nominato a tal fine.
4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto
all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione
nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o
del curatore speciale.
Art.
572 Richiesta della parte civile o della persona offesa
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile,
e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli artt. 93 e 94, possono
presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione
a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto
motivato da notificare al richiedente.
Art.
573 Impugnazione per i soli interessi civili
1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e
decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle
disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Art.
574 Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili
1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza
che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno
e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni
della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento
del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali
della sentenza.
4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di
assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni,
al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa
pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Art.
575 Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria
1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni
della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle
relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni,
al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione
è proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro
le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte
per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
Art.
576 Impugnazione della parte civile e del querelante
1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per
il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano
l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro
la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo
e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata
a norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art. 542.
Art.
577 Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione,
anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento
per i reati di ingiuria e diffamazione.
Art.
578 Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia
o per prescrizione
1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche
generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato,
a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione,
nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione
ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono
gli interessi civili.
Art.
579 Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento è data impugnazione
anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione
è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente
gli interessi civili.
2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano
le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 comma 2.
3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è
proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Art.
580 Conversione del ricorso in appello
1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi,
il ricorso per cassazione si converte nell'appello.
Art.
581 Forma dell'impugnazione
1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento
impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art.
582 Presentazione dell'impugnazione
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato
personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone
l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta,
lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto,
attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione
anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui
si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento,
ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento
impugnato.
Art.
583 Spedizione dell'atto di impugnazione
1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero
con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art.
582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente
l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della
ricezione e la propria sottoscrizione.
2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata
o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata
da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Art.
584 Notificazione della impugnazione
1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,
l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo
giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.
Art.
585 Termini per l'impugnazione
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento
in camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'art. 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento
emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche
la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi
presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice
per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma
2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace
e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti
emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla
corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore,
opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella
cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie
necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità dell'impugnazione si
estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
Art.
586 Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro
le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento
può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione
contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la
sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella
contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa
l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.
Art.
587 Estensione dell'impugnazione
1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione
proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente
personali, giova anche agli altri imputati.
2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta
da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano
violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.
3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile
e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali,
purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
Art.
588 Sospensione della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito
del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è
sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale
non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Art.
589 Rinuncia all'impugnazione
1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento
impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura
del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere
effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso
il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata
proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore
speciale.
3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti
a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582
e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio,
la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza,
dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal
pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è
stata proposta da altro pubblico ministero.
Art.
590 Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento
impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Art.
591 Inammissibilità dell'impugnazione
1. L'impugnazione è inammissibile:
a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non è impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585
e 586;
c) quando vi è rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità
e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è
soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta
personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.
4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del
comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Art.
592 Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione,
la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'art. 587 sono
condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è
condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata
soccombente è condannata alle spese.
Parte
seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo II
Appello
Art.
593 Casi di appello
1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero
e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento
perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata
la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o
con pena alternativa.
Art.
594 Appello del pubblico ministero (*)
(*)Articolo abrogato
Art.
595 Appello incidentale
1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale
entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione
previste dall'art. 584].
2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma
degli artt. 581, 582, 583 e 584.
3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti
dall'art. 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato
non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le
disposizioni previste dall'art. 587.
4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello
principale o di rinuncia allo stesso.
Art.
596 Giudice competente
1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide
la corte di appello.
2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la
corte di assise di appello.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 428, sull'appello contro le sentenze pronunciate
dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte
di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato
di competenza del tribunale o della corte di assise.
Art.
597 Cognizione del giudice di appello
1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento
limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2. Quando appellante è il pubblico ministero:
a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro
i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione
giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità
della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza
e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può
pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero
prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare,
modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie
e le misure di sicurezza.
3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare
una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura
di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa
meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare
benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare
al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga
superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze
o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva
irrogata è corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione
condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può
essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione
a norma dell'art. 69 del codice penale.
Art.
598 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Art.
599 Decisioni in camera di consiglio
1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della
pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità
delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione
condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato
del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme
previste dall'art. 127.
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato
che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume
le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria partecipazione
del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è
disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia
del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera
di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'art.
589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto
o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione
della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta,
ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta
e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
Art.
600 Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili
1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di
provvisoria esecuzione proposta a norma dell'art. 540 comma 1 ovvero l'ha rigettata,
la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di
primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede
con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme
la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre,
con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna
al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile
danno.
Art.
601 Atti preliminari al giudizio
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 591, il presidente ordina senza ritardo
la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato
non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno
dei casi previsti dall'art. 587 o se l'appello è proposto per i soli
interessi civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è
fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti
dall'art. 429 comma 1 lettere a), f), g) nonché l'indicazione del giudice
competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti
giorni.
4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è
citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello,
è notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato
in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno
dei requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lettera f).
Art.
602 Dibattimento di appello
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione
della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte,
dei motivi di appello a norma dell'art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene
che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone
la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno
effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti
del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt.
511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'art. 523.
Art.
603 Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'art.
585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento
di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non
essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo
grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei
limiti previsti dall'art. 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio
se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non
essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto
conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia
dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo
grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti
dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla
conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento
è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Art.
604 Questioni di nullità
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'art. 522, dichiara la nullità
in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli
atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto
diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza
aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o
equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti
o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal
comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua,
se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto
nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza
ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data
notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'art.
179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il
giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia
gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.
Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate
nell'art. 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità
del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice
di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata
la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce
elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto
o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di
appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione
del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il
giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda
e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci
giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine,
il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise
o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli
atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in
mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza
del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone
la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Art.
605 Sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 604, il giudice di appello pronuncia sentenza
con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente
esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è
trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado,
quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto
ricorso per cassazione.
Parte
seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo III
Ricorso per cassazione
Capo I
Disposizioni generali
Art.
606 Casi di ricorso
1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge
a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche,
di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,
di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta
a norma dell'articolo 495 comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio
risulta dal testo del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari
disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado
di appello o inappellabili.
3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi
da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei
casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non
dedotte con i motivi di appello.
Art.
607 Ricorso dell'imputato
1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna
o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a
procedere.
2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza
che riguardano le spese processuali.
Art.
608 Ricorso del pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per
cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata
in grado di appello o inappellabile.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere
per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento,
pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale.
3. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale
possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni
di legge.
Art.
609 Cognizione della corte di cassazione
1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento
limitatamente ai motivi proposti.
2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni
stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre
in grado di appello.
Parte
seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo III
Ricorso per cassazione
Capo II
Procedimento
Art.
610 Atti preliminari
1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità
dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa
la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione
del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed
ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo
611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi
al presidente della corte.
1 bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei
ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento
giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle
parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni
proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti
tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente
della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica
o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì
la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione
dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
4. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà
avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà
deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.
Art.
611 Procedimento in camera di consiglio
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede
in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti
non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma
dell'articolo 442.Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del
procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei
difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono
presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare
memorie di replica.
Art.
612 Sospensione dell' esecuzione della condanna civile
1. A richiesta dell' imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione
può sospendere, in pendenza del ricorso, l' esecuzione della condanna
civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione
sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla
corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.
Art.
613 Difensori
1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l' atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità,
da difensori iscritti nell' albo speciale della corte di cassazione. Davanti
alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il
domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto
dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso
o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha
assistito la parte nell' ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati
nel comma 1.
3. Se l' imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del
collegio provvede a norma dell' articolo 97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'
imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte
ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non
abbienti.
Art.
614 Dibattimento
1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle
udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado
si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nell' udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione
delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale;
quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della
causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile,
del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
e dell' imputato espongono nell' ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.
Parte
seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo III
Ricorso per cassazione
Capo III
Sentenza
Art.
615 Deliberazione e pubblicazione
1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito
dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per
l' importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile
differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara
inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione,
mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da
lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.
Art.
616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità
del ricorso
1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese
del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte
privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento
a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso
è rigettato.
Art.
617 Motivazione e deposito
1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato
redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza
nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall' estensore, è depositata
in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio
per la lettura e l' approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte
di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità.
Art.
618 Decisioni delle sezioni unite
1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta
al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale,
su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il
ricorso alle sezioni unite.
Art.
619 - Rettificazione di errori non determinanti annullamento
1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi
di legge non producono l' annullamento della sentenza impugnata, se non hanno
avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella
sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o
la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la corte
di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'
imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non
siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
Art.
620 - Annullamento senza rinvio
1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia
sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è
estinto o se l' azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri
della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla
legge;
e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell' articolo 522 in
relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell' articolo 522 in
relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l' ordinanza impugnata e
un' altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata
dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale
non è ammesso l' appello;
j) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può
essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti
necessari.
Art.
621 - Effetti dell' annullamento senza rinvio
1. Nel caso previsto dall' articolo 620 comma 1 lettera b), la corte dispone
che gli atti siano trasmessi all' autorità competente, che essa designa;
in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la
corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per
le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l' esecuzione
della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna,
ordina l' esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata
a norma dell' articolo 669; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il
giudizio qualificando l' impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla
lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti
che occorrono.
Art.
622 - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla
solamente le disposizioni o i capi che riguardano l' azione civile ovvero se
accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento
dell' imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore
in grado di appello, anche se l' annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
Art.
623 - Annullamento con rinvio
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se è annullata un' ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli
atti siano trasmessi al giudice che l' ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi
alla sentenza di annullamento;
b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall' articolo
604 comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
giudice di primo grado;
c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di
una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione
collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un' altra sezione
della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al
tribunale più vicini;
d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice
per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere
diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Art.
624 - Annullamento parziale
1. Se l' annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della
sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno
connessione essenziale con la parte annullata.
2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti
della sentenza diventano irrevocabili. L' omissione di tale dichiarazione è
riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi
in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata.
L' ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del
giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo
giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.
3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l' osservanza
delle forme previste dall' articolo 127.
Art.
624 bis - Cessazione delle misure cautelari
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello,
dispone la cessazione delle misure cautelari.
Art.
625 - Provvedimenti conseguenti alla sentenza
1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione
trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al
giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso,
la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice
che ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria
trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata
esegue annotazione, in margine o in fine dell' originale, della decisione della
corte.
Art.
625 bis. - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore
materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di
cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato,
con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal
deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti
del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede,
con ordinanza, alla sospensione.
3. l'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte
di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma
1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine
previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche
d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede
in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta,
adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.
Art. 626 - Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare
una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la
cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale
presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.
Art.
627 - Giudizio di rinvio dopo annullamento
1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza
attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall' articolo
25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la
cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla
legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta,
il giudice dispone la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale per l' assunzione
delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione
per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute,
o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle
indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva
proposto ricorso, l' annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche
al non ricorrente, salvo che il motivo dell' annullamento sia esclusivamente
personale. L' imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve
essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.
Art.
628 - Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso
per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla
legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata
soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di
cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell' articolo 627 comma
3.
Parte
seconda
Libro nono
Impugnazioni
Titolo IV
Revisione
Art.
629 - Condanne soggette a revisione
1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla
legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna,
divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o
è estinta.
Art.
630 - Casi di revisione
1. La revisione può essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di
condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un' altra sentenza
penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza
del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice
civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle
questioni pregiudiziali previste dall' articolo 3 ovvero una delle questioni
previste dall' articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, solo
o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere
prosciolto a norma dell' articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di
falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge
come reato.
Art.
631 - Limiti della revisione
1.Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d' inammissibilità
della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve
essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
Art.
632 - Soggetti legittimati alla richiesta
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato
l' autorità tutoria e, se il condannato è morto, l' erede o un
prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata
la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire
la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art.
633 - Forma della richiesta
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di
un procuratore speciale. Essa deve contenere l' indicazione specifica delle
ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente
a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata
secondo i criteri di cui all'articolo 11.
2. Nei casi previsti dall' articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta
devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali
di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall' articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve
essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il
reato ivi indicato.
Art.
634 - Declaratoria d' inammissibilità
1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli
articoli 629 e 630 o senza l' osservanza delle disposizioni previste dagli articoli
631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello
anche di ufficio dichiara con ordinanza l' inammissibilità e può
condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della
cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. L' ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto
la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento
del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra
corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
Art.
635 - Sospensione dell' esecuzione
1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza,
la sospensione dell' esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando,
se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283
e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca
l' ordinanza e dispone che riprenda l' esecuzione della pena o della misura
di sicurezza.
2. Contro l' ordinanza che decide sulla sospensione dell' esecuzione, sull'
applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione
il pubblico ministero e il condannato.
Art.
636 - Giudizio di revisione
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma
dell' articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in
quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta
di revisione.
Art.
637 - Sentenza
1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525,
526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la
sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento
indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla
base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata
che l' ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata
disposta la sospensione, dispone che riprenda l' esecuzione della pena o della
misura di sicurezza.
Art.
638 - Revisione a favore del condannato defunto
1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di
revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale
esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.
Art.
639 - Provvedimenti in accoglimento della richiesta
1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito
di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'
articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della
condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per
le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei
danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina
altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione
di quelle previste nell' articolo 240 comma 2, numero 2 del codice penale.
Art.
640 - Impugnabilità della sentenza
1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso
per cassazione.
Art.
641 - Effetti dell' inammissibilità o del rigetto
1. L' ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la
rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata
su elementi diversi.
Art.
642 - Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta
1. La sentenza di accoglimento [ 637 ], a richiesta dell' interessato, è
affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza
di condanna era stata pronunciata e in quello dell' ultima residenza del condannato.
L' ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite
affissioni.
2. Su richiesta dell' interessato, il presidente della corte di appello dispone
con ordinanza che l' estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria
in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono
a carico della cassa delle ammende [ 694 ].
Art.
643 - Riparazione dell' errore giudiziario
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa
per dolo o colpa grave all' errore giudiziario, ha diritto a una riparazione
commisurata alla durata dell' eventuale espiazione della pena o internamento
e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero,
tenuto conto delle condizioni dell' avente diritto e della natura del danno,
mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L' avente diritto, su sua
domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena
detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un
reato diverso, a norma dell' articolo 657 comma 2.
Art.
644 - Riparazione in caso di morte
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto
alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli
e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo
di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione
una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma
è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'
errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella
situazione di indegnità prevista dall' articolo 463 del codice civile.
Art.
645 - Domanda di riparazione
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità,
entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è
presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente
o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello
che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell' articolo 644 possono presentare la domanda nello
stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell' articolo 638 ovvero
giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è
presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'
indicazione degli altri aventi diritto.
Art.
646 - Procedimento e decisione
1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio
osservando le forme previste dall' articolo 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa l' udienza, è comunicata
al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al ministro
del tesoro presso l' avvocatura dello stato che ha sede nel distretto della
corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto
la domanda.
3. L' ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata
al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono
ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma
2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'
articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione
successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all' interessato
una provvisionale a titolo di alimenti.
Art.
647 - Risarcimento del danno e riparazione
1. Nel caso previsto dall' articolo 630 comma 1 lettera d), lo Stato, se ha
corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata,
nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.