(a cura di Maurizio Marchi)
Parte
seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo I
Giudicato
Art.
648 - Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non
è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l' impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando
è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare
l' ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per
cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata
l' ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente
decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l' ordinanza
che la dichiara inammissibile.
Art.
649 - Divieto di un secondo giudizio
1. L' imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti
irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale
per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per
il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli
69 comma 2, e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il
giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art.
650 - Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno
forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono
più soggette a impugnazione.
Art.
651 - Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo
di danno
1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento
ha efficacia di giudicato, quanto all' accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all' affermazione che l' imputato lo ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento
del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che
sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a
norma dell' articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia
accettato il rito abbreviato.
Art.
652 - Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo
di danno
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento
ha efficacia di giudicato, quanto all' accertamento che il fatto non sussiste
o che l' imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
nell' adempimento di un dovere o nell' esercizio di una facoltà legittima,
nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del
danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre il danneggiato
si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile
nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'
azione in sede civile a norma dell' articolo 75 comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata
a norma dell' articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Art.
653 - Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento
ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto all' accertamento che il fatto
non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l' imputato non lo
ha commesso.
Art. 654 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
1. Nei confronti dell' imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall' accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
Parte
seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo II
Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
Art.
655 - Funzioni del pubblico ministero
1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice
indicato nell' articolo 665 cura di ufficio l' esecuzione dei provvedimenti.
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene
in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di
singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. abrogato.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel
presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità,
entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall' interessato
o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell' articolo
97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell' esecuzione.
Art.
656 - Esecuzione delle pene detentive
1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il
pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato
non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell' ordine è
consegnata all' interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è
comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato. Se
il condannato è già detenuto, l' ordine di esecuzione è
comunicato al ministro di grazia e giustizia e notificato all' interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui
confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione,
il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione.
L'ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità
previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non
è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi in cui agli articoli
90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione
e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato
per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito
nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere
presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria,
volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione
di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della L. 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia
stata presentata l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi
degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena
avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al
comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette,
unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione
al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza
decide entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza. Se l'istanza non è
corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere
depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni
prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni
caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio
alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma
dell'art. 666, comma 5.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere
disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova sia
in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente
motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8 bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente
presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga,
il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
8 bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia
avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero
può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito
delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire,
si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza
diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli
arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico
ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardi al tribunale di sorveglianza perché provveda alla
eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino
alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato
detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato
come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo
47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede
in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
Art.
657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa
il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche
se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di
applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non
è stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva
espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata,
quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato
concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico
ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato
il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o
della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può
altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate
nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene
espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la
pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al
condannato e al suo difensore.
Art.
658 - Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca,
ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'
articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di
sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall' articolo 679. Le
misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l' applicazione provvisoria a
norma dell' articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice
che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell' articolo 659
comma 2.
Art.
659 - Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere
disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero
che cura l' esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione
con le modalità previste dall' articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi
di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato
il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha
effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca
sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li
ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all' autorità
di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione,
con il quale dispone la consegna o la liberazione dell' interessato.
Art.
660 - Esecuzione delle pene pecuniarie
1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi
e dai regolamenti.
2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena
pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede
previo accertamento dell' effettiva insolvibilità del condannato e, se
ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora
pagata.
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può
disporre la rateizzazione della pena a norma dell' articolo 133ter del codice
penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero
può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla
scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto
un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini
della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo
durante il quale l' esecuzione è stata differita.
4. Con l' ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza
determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle
norme vigenti.
5. Il ricorso contro l' ordinanza di conversione ne sospende l' esecuzione.
Art.
661 - Esecuzione delle sanzioni sostitutive
1. Per l' esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata,
il pubblico ministero trasmette l' estratto della sentenza di condanna al magistrato
di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle
leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma
dell' articolo 660.
Art.
662 - Esecuzione delle pene accessorie
1. Per l' esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei
casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l' estratto
della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie
da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il
pubblico ministero trasmette l' estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste
dagli articoli 28, 30, 32bis e 34 del codice penale, per la determinazione della
relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente
eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.
Art.
663 - Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze
o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena
da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico
ministero presso il giudice indicato nell' articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato
e al suo difensore.
Art.
664 - Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla
perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità
o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche
quando ciò non sia espressamente stabilito.
2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta
dell' interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase
del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia
vietata.
3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per
il recupero delle spese processuali anticipate dallo stato.
4. Per l' esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative
accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l' estratto della
sentenza esecutiva all' autorità amministrativa competente.
Parte seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo III
Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo I
Giudice dell' esecuzione
Art.
665 - Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell' esecuzione
di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato
confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza
o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti
è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato
inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il
provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il
ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'
articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è
stato pronunciato l' annullamento con rinvio, è competente il giudice
di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi,
è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile
per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari
e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
4 bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale
in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in
ogni caso al collegio.
Art.
666 - Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell' esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'
interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni
di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già
rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato,
che è notificato entro cinque giorni all' interessato. Contro il decreto
può essere proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio,
designato il difensore di ufficio all' interessato che ne sia privo, fissa la
data dell' udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai
difensori. L' avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima
della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell' udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L' udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero. L' interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente;
tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione
del giudice, è sentito prima del giorno dell' udienza dal magistrato
di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti
e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in
udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata
senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle
sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l' esecuzione dell' ordinanza, a meno che il giudice
che l' ha emessa disponga diversamente.
8. Se l' interessato è infermo di mente, l' avviso previsto dal comma
3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l' interessato ne è
privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.
Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell' interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma
dell' articolo 140 comma 2(*).
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 529 del 3 dicembre 1990, ha dichiarato
l'illegittimità del comma nella parte in cui dopo l'espressione "redatto"
prevede la parola "soltanto" anziché " di regola".
Art.
667 - Dubbio sull' identità fisica della persona detenuta
1. Se vi è ragione di dubitare dell' identità della persona arrestata
per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il
giudice dell' esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua
identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi
l' esecuzione, nei ordina immediatamente la liberazione. Se l' identità
rimane incerta, ordina la sospensione dell' esecuzione, dispone la liberazione
del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è
possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione
può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico
ministero del luogo dove l' arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico
ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale
gli atti sono immediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell' esecuzione provvede in ogni caso senza formalità
con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all' interessato.
Contro l' ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice
il pubblico ministero, l' interessato e il difensore; in tal caso si procede
a norma dell' articolo 666. L' opposizione è proposta, a pena di decadenza,
entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell' ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l' ordinanza
è comunicata all' autorità giudiziaria procedente.
Art.
668 - Persona condannata per errore di nome
1. Se una persona è stata condannata in luogo di un' altra per errore
di nome, il giudice dell' esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste
dall' articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è
stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti
si provvede a norma dell' articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l' esecuzione
contro la persona erroneamente condannata è sospesa.
Art.
669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
1. 1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate
contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l' esecuzione
della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando
le altre.
2. Quando le pene irrogate sono diverse, l' interessato può indicare
la sentenza che deve essere eseguita. Se l' interessato non si avvale di tale
facoltà prima della decisione del giudice dell' esecuzione, si applicano
le disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria.
Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la
pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue
rispettivamente l' arresto o l' ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria
e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata,
si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di
pena pecuniaria, quest' ultima.
4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione
di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando
le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per
prima.
5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l' esecuzione
si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.
6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali
o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso
formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove
necessaria, la determinazione della pena corrispondente.
7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di
proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per
il medesimo fatto, il giudice, se l' interessato entro il termine previsto dal
comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l' esecuzione
della sentenza più favorevole revocando le altre.
8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una
sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale,
il giudice ordina l' esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando
la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato
per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è
divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest' ultima.
9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata
in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l' esecuzione della sentenza
pronunciata in giudizio o del decreto.
Art.
670 - Questioni sul titolo esecutivo
1. Quando il giudice dell' esecuzione accerta che il provvedimento manca o non
è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l' osservanza delle garanzie
previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza
e sospende l' esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell' interessato
e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso
decorre nuovamente il termine per l' impugnazione.
2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell' esecuzione,
dopo aver provveduto sulla richiesta dell' interessato, trasmette gli atti al
giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell' esecuzione
non pregiudica quella del giudice dell' impugnazione o dell' opposizione, il
quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l' esecuzione
che non sia già stata sospesa.
3. Se l' interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la
non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono
i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'
articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta
al giudice dell' impugnazione, il giudice dell' esecuzione, se non deve dichiarare
la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal
caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta
al giudice dell' impugnazione. Si applicano le disposizioni dell' articolo 175
commi 7 e 8.
Art.
671 - Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati
in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico
ministero possono chiedere al giudice dell' esecuzione l' applicazione della
disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa
non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Il giudice dell' esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore
alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
3. Il giudice dell' esecuzione può concedere altresì la sospensione
condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso
formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
Art.
672 - Applicazione dell' amnistia e dell' indulto
1. Per l' applicazione dell' amnistia o dell' indulto il giudice dell' esecuzione
procede a norma dell' articolo 667 comma 4.
2. Quando, in conseguenza dell' applicazione dell' amnistia o dell' indulto,
occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell' articolo
210 del codice penale, il giudice dell' esecuzione dispone la trasmissione degli
atti al magistrato di sorveglianza.
3. Il pubblico ministero che cura l' esecuzione della sentenza di condanna può
disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione
delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente
ordinata con il provvedimento che applica l' amnistia o l' indulto.
4. L' amnistia e l' indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne
faccia richiesta, anche se è terminata l' esecuzione della pena.
5. L' amnistia e l' indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'
esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine
stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla
scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L' amnistia
e l' indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del
termine, è dimostrato l' adempimento delle condizioni o degli obblighi
ai quali la concessione del beneficio è subordinata.
Art.
673 - Revoca della sentenza per abolizione del reato
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma incriminatrice, il giudice dell' esecuzione revoca la sentenza di
condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto
dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento
o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.
Art.
674 - Revoca di altri provvedimenti
1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'
amnistia o dell' indulto condizionati e della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell' esecuzione,
qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
1 bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della
sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni
di cui al terzo comma dell'art. 168 del codice penale.
Art.
675 - Falsità di documenti
1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'
articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e
non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può
chiedere al giudice dell' esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione
o dell' esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o
dell' ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di
tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può
avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una
copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi
lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta
per un legittimo interesse.
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione
parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per
intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito
al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere
allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva
allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per
un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l' osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del
collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Art.
676 - Altre competenze
1. Il giudice dell' esecuzione è competente a decidere in ordine all'
estinzione del reato dopo la condanna, all' estinzione della pena quando la
stessa non consegue alla liberazione condizionale [ 176 c.p. ] o all' affidamento
in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca
o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'
esecuzione procede a norma dell' articolo 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate,
si applica la disposizione dell' articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l' estinzione del reato o della pena, il giudice dell' esecuzione
la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
Parte
seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo III
Attribuzioni degli organi giurisdizionali
Capo II
Magistratura di sorveglianza
Art.
677 - Competenza per territorio
1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione
sull' istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l' interessato all'
atto della richiesta, della proposta o dell' inizio d' ufficio del procedimento.
2. Quando l' interessato non è detenuto o internato, la competenza, se
la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l' interessato ha la residenza
o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il
criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza
del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento
o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o
di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in
cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
2 bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità,
di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale
chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito
dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto,
ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato
o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art.
161.
Art. 678 - Procedimento di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato
di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione
delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'
articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità
o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a
richiesta del pubblico ministero, dell' interessato, del difensore o di ufficio,
a norma dell' articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare
della identità fisica di una persona, procedono a norma dell' articolo
667.
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica
della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e
si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di
sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti
al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
della sede dell' ufficio di sorveglianza.
Art.
679 - Misure di sicurezza
1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori
dei casi previsti nell' articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata
successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero
o di ufficio, accerta se l' interessato è persona socialmente pericolosa
e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì,
su richiesta del pubblico ministero, dell' interessato, del suo difensore o
di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione
di tendenza a delinquere.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di
sicurezza personali.
Art.
680 - Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure
di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità
nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale
di sorveglianza il pubblico ministero, l' interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall' articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza
giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento
concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l' appello non
ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Art.
681 - Provvedimenti relativi alla grazia
1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta
dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore
o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata
al ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere
presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi
di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte
di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell' articolo 665,
la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non
è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto
procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette
al ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio
di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede
a norma del comma 2.
4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta.
Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato
nell' articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso,
la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell' articolo
672 comma 5.
Art.
682 - Liberazione condizionale
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della
liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento,
la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi
dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art.
683 - Riabilitazione
1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell' interessato, decide sulla
riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali,
quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca,
qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi
la sussistenza delle condizioni previste dall' articolo 179 del codice penale.
Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta,
essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno
in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art.
684 - Rinvio dell' esecuzione
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell' esecuzione
delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della
libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice
penale, salvo quello previsto dall' articolo 147 comma 1 numero 1 del codice
penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina,
quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti
conseguenti(*).
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti
perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza
può ordinare il differimento dell' esecuzione o, se la protrazione della
detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione
del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale,
al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.
(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 31 maggio 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui attribuisce
al Ministro di grazia e giustizia, e non al tribunale di sorveglianza, la competenza
in merito a provvedere sull'istanza di differimento della pena proposta ai sensi
dell'art. 147, comma 1, n. 1, c.p..
Parte
seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo IV
Casellario giudiziale
Art.
685 - Uffici del casellario giudiziale
1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica,
l' ufficio del casellario raccoglie e conserva l' estratto dei provvedimenti
e le annotazioni di cui è prescritta l' iscrizione, concernenti le persone
nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate
all' estero o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita
nel territorio dello stato, si conservano nell' ufficio del casellario presso
il tribunale di Roma.
Art.
686 - Iscrizioni nel casellario giudiziale
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni
di legge, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1)le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo
quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione
in via amministrativa o l' oblazione ai sensi dell' articolo 162 del codice
penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena;
2)i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell' esecuzione non più
soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli
effetti penali della condanna, l' applicazione dell' amnistia e la dichiarazione
di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
3)i provvedimenti che riguardano l' applicazione di pene accessorie;
4)le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l'
imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità
o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione
di sanzioni sostitutive su richiesta dell' imputato;
b)nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l' interdizione o
l' inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l' imprenditore è stato dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno
dichiarato la riabilitazione del fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
a) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della
cittadinanza<4> o all' espulsione dello straniero;
b) i provvedimenti definitivi che riguardano l' applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall' autorità giudiziaria, sono pure
iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a), le sentenze pronunciate
da autorità giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale,
la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell' eventuale
applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non
fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione
condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti
che dichiarano o revocano la riabilitazione.
Art.
687 - Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale
dell' accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero quando
sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'
articolo 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso
di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, è scaduto il termine
per l' impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell' ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici previsti dagli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci
anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in
altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal
comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa
è stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza,
anche la relativa iscrizione è eliminata.
3bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera b) i numeri
2) e 4), quando il fallimento è stato revocato<1> con sentenza
passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono
stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.
Art.
688 - Certificati del casellario giudiziale
1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni
di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome
di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni
pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato
è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione
alla persona cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale,
il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'
imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì
chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo
concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati
nell' articolo 236.
3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle
condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.
Art.
689 - Certificati richiesti dall' interessato
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto
di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti
ad eccezione:
1) delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione
nel certificato a norma dell' articolo 175 del codice penale, purché
il beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne
per reati estinti a norma dell' articolo 167 comma 1 del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale
di estinzione prevista dall' articolo 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata
l' amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione,
senza che questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall' articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato
estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'
imputato nonché dei decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati,
quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze
di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell' articolo 686 comma 1 lettera b) numero 1),
quando l' interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato
riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti
ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5),
6) e 7) e di quelle indicate nell' articolo 686 comma 1 lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'
articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri
8) e 9) della lettera a) del presente comma nonché i provvedimenti concernenti
le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata
anche l' eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l' avvenuta
estinzione della pena per una delle cause indicate nell' articolo 686 comma
3.
Art.
690 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, con le
forme stabilite dall' articolo 666, il tribunale del luogo dove ha sede l' ufficio
del casellario giudiziale.
Parte
seconda
Libro decimo
Esecuzione
Titolo V
Spese
Art.
691 - Anticipazione delle spese
1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione
di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio
statale dei non abbienti.
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in
esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l' obbligo, secondo le
forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.
Art.
692 - Spese della custodia cautelare
1. Quando l' imputato è condannato a pena detentiva per il reato per
il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese
per il mantenimento durante il periodo di custodia.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese
relative alla maggiore durata.
3. All' esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti
alla carcerazione per l' esecuzione della condanna.
Art.
693 - Provvedimenti in caso d' insolvibilità
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione
delle spese anticipate dallo stato comunica, per le necessarie informazioni,
le generalità dell' obbligato dichiarato insolvibile all' ufficio provinciale
di polizia tributaria, indicando il titolo e l' ammontare del credito.
2. L' ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali condizioni
economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse
avvenuto. Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le
informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la quale procede al recupero
del credito.
Art.
694 - Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve
pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più
tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'
autorità competente per l' esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile
pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo
giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l' inserzione di una sentenza penale in un giornale
è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del
giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero
o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione
delle spese per l' importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa
penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può
essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e
carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna
copia di questo e in unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni
precedenti, è condannato in solido con l' editore e con il proprietario
della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma
fino a lire tre milioni.
Art.
695 - Questioni sulle spese processuali
1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide
il giudice dell' esecuzione, che procede con le forme indicate nell' articolo
666.