a cura di Maurizio Marchi
Art. 126-bis (Patente a punti).
1. All'atto del rilascio della
patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella
tabella allegata, a seguito della comunicazione
all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le
quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V,
indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei
ricorsi medesimi. La comunicazione puo' essere effettuata solo se la persona
del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata
inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei
predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri(testo in corsivo tolto).
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi
di aggiornamento consente di recuperare 9 punti A tale fine,
l'attestato di frequenza al
corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di
aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la
mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della
patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente
non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo
indeterminato, con
atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della
patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che
provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento