a cura di Maurizio Marchi
Art. 130. Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei
requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128,
risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente
con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
2-bis.
Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1
nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di
cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è
accolto, la patente è restituita all’interessato