a cura di Maurizio Marchi

Art. 146. Violazione della segnaletica stradale.

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma (ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata DETRAZIONE PUNTI 2 (4 se patente da non più di 5 anni)

4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro 550,20 DETRAZIONE PUNTI 5 (10 se patente da non più di 5 anni)

3 bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI