a cura di Maurizio Marchi
Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1.
Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio
l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte,
delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i
ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche
nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in
luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna
1-bis. soppresso
1-ter. soppresso.
2. soppresso.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a Euro 137 DETRAZIONE PUNTI 2 (4 se patente da non più di 5 anni)