a cura di Maurizio Marchi
Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1.Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
1-BIS Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti
e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni
del regolamento
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. DECURTAZIONE PUNTI 3 (6 se patente conseguita da non più di 5 anni)
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.