a cura di Maurizio Marchi

Art. 178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro 550,20. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni. DETRAZIONE PUNTI 2 (4 se patente da non più di 5 anni)

3 bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro 550,20, salvo che il fatto costituisca reato. DETRAZIONE PUNTI 1 (2 se patente da non più di 5 anni)

4-bis    Nei casi previsti dai commi 3 e 3 bis l’organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell’ intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 216

5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione, il quale decide entro sessanta giorni.