a cura di Maurizio Marchi
Art. 187
Guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2 Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12, comma 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti
ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso
di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano
altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo
186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale
la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della
patente fino all'esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e
con le modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma
2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
DETRAZIONE PUNTI 10
(20 se patente da non più di 5 anni)
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186 comma 2 DETRAZIONE PUNTI 10 (20 se patente da non più di 5 anni)