a cura di Maurizio Marchi
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte
capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata
da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o
comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando
sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20 DETRAZIONE PUNTI 3 (6 se patente da non più di 5 anni)