a cura di Maurizio Marchi

Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo

4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213