a cura di Maurizio Marchi
Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a
motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di
ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è
validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio
legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro
dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la
pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall’accertamento
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di
raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di
un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della
violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di polizia stradale ovvero nella loro disponibilità che consentono
la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto
del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f)
accertamento effettuato
con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto- legge 20 giugno 2002,
n.121, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n.168, come
modificato dall’articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n.127.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al
comma 1-bis nei quali non
è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati
deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia
qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature
debitamente omologate
In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (2). Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
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(1) Per la sentenza della Corte costituzionale del 17 giugno 1996, n. 198, il
termine di 150 giorni per la notifica della contestazione - qualora questa non
abbia potuto essere "immediata" e si renda quindi necessaria
l'identificazione del trasgressore o dell'obbligato in solido a norma dell'art.
196 - deve decorrere dalla data in cui risultino dai pubblici registri
l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla
loro identificazione, e non può quindi essere dilatato dall'inerzia della
pubblica amministrazione.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma,
della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in
cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del
destinatario, del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia
al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella
parte in cui prevede che l'atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni
dal suddetto deposito.