(a cura di Maurizio Marchi)

Minore che con ciclomotore trasporta passeggero. Quale sanzione?  

Lo ha chiarito il Ministero Interno con l’allegato alle circolari n.300/A/1/44249/101/3/3/8 e n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, dove si precisa che

 

Fino al 1.7.2004:

a)               il maggiorenne che circola con un ciclomotore trasportando un passeggero è punito con le sanzioni dell’art.170 CDS (che sono state inasprite);

b)              il minorenne che circola trasportando un passeggero, è punito con le sanzioni dell’art. 115 (che prevede la sanzione pecuniaria ed il fermo del veicolo) e dell’170 (che prevede una sanzione pecuniaria ed il fermo) del CDS 

 

Dal 1 luglio 2004:

a)               l’art.115 CDS che prevede la sanzione per il conducente minorenne che utilizzando un ciclomotore idoneo al trasporto effettua il trasporto di un passeggero: oltre al fermo amministrativo (di durata più lunga), si applica la sanzione pecuniaria (prima non prevista) di più elevato ammontare; nei confronti del genitore, inoltre, si procede per incauto affidamento (con separato verbale) ai sensi dell’art. 115 CDS

b)              l’art.170 CDS che prevede la sanzione per il conducente, minorenne o maggiorenne, che effettui il trasporto di un passeggero con veicolo non idoneo