vista
l’attualità del problema si ripropone il decreto ministeriale con i programmi
per il conseguimento del titolo abilitativo
DECRETO MINISTERIALE
26 agosto 1994, n. 577
(G.U. n. 244 del 18.10.1994)
Regolamento recante norme sui
programmi di insegnamento teorico e pratico per il conseguimento della patente
speciale di servizio per il personale che esplica servizio di polizia
stradale.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto
l'art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della
strada, concernente le patenti di servizio per il personale che esplica
servizio di polizia stradale;
Visto
l'art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, che al comma 2 dispone che i programmi di insegnamento per il rilascio
delle patenti di servizio vengono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno sentito il Ministro dei trasporti;
Ritenuto
di dover conformare i programmi di insegnamento e addestramento per il
conseguimento della patente di servizio a quelli in uso presso il centro
addestramento polizia stradale;
Visto
l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la relativa
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota
del 24 marzo 1994;
Sentito
il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio
1994;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
I
programmi di insegnamento e di addestramento per il conseguimento della
patente di servizio indicata dall'art. 139 (1)
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
quelli in uso presso il centro addestramento polizia stradale riportati nelle
tabelle A e B allegate al presente decreto.
Essi
sono formulati con riguardo alla conduzione di motoveicoli e di autoveicoli di
servizio.
Art. 2
Le
prove di esame per il conferimento della patente di servizio si articolano in
una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative
alle materie di programma previste dall'art. 121 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di
insegnamento teorico di cui all'art. 1, ed in una prova pratica consistente
nelle verifiche di abilità di cui alla tabella B.
Art. 3
Non
può partecipare ai corsi e non può sostenere l'esame chi non ha i requisiti
psico-fisici indicati dall'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, fermi restando, per il personale delle Forze di polizia, gli specifici
requisiti psico-fisici richiesti dai rispettivi ordinamenti.
Art. 4
Le
patenti di guida di primo grado, certificati 1 e 2/ B, rilasciate dal centro
addestramento polizia stradale di Cesena, equivalgono a tutti gli effetti alle
patenti di servizio indicate dal presente decreto.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.