a cura di Maurizio Marchi
. Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente.
Come indicato al punto 3 della
circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le
disposizioni del comma 2° dell'art. 126-bis, nel caso in cui il conducente non
sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito, la
decurtazione di punteggio viene attribuita, se munito
di patente, al proprietario del veicolo, salvo che questi, entro 30 giorni
dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era
effettivamente alla guida del mezzo al momento dell'accertamento.
In tale ultima
eventualità, in questa prima fase applicativa della nuova procedura, sono sorti dubbi in ordine alla corretta prassi da seguire
da parte degli uffici di polizia. Sull'argomento, acquisito il conforme parere
dell'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza di questo Dipartimento e dell'Ufficio
Affari Legislativi e Coordinamento Studi ed Analisi del Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali, si precisa quanto segue.
Qualora il
proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia
pervenire all'ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui
all'allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla
guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona
effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza
necessità di ulteriore notifica del verbale.
Qualora, invece, il
proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale comunica le
generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da
quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve
essere notificato al soggetto indicato come l'effettivo trasgressore.
La notifica del
verbale alla persona indicata come conducente deve essere effettuata
sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria,
sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.
In
quest’ultimo caso, il verbale non può considerarsi definito e la somma
versata dal proprietario deve essere contabilizzata in modo da non costituire
pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche per la persona che è stata indicata come
effettivo trasgressore. In tali circostanze, infatti, deve essere riconosciuta
a questi la possibilità di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un
ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis, C.d.S..
Se il conducente a
cui è stato notificato il verbale ha presentato ricorso, la somma versata in
precedenza dall'obbligato in solido deve essergli sempre restituita
comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso.
Nel caso in
cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda
al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi
definito a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione
dei punti sarà inviata all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le
generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata al
Prefetto per l'irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di
guida.
In tal caso, la somma pagata in precedenza dall'obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento effettuato.
S.U.L.P.M e
M.a.u.r.i.z.io M.a.r.c.h.i