5. Decurtazione di punti a seguito di
illeciti penali
Quando sono accertati illeciti previsti
dal codice della strada che conservano carattere
penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.) dai quali consegue la decurtazione di punti
dalla patente del responsabile, la comunicazione all'Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida deve avvenire solo dopo che sia divenuta definitiva la
sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il
termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati dal reo.
La decurtazione si può applicare anche in
caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura non può essere
inquadrata come sanzione accessoria conseguente all'illecito.
Visto che non esiste, allo stato attuale
della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né da
parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso responsabile,
codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento
penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le
informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione
allo scopo di consentire l'effettuazione della comunicazione prescritta
dall'art.126 bis C.d.S..
S.U.L.P.M e
M.a.u.r.i.z.io M.a.r.c.h.i