6.  Termine per la comunicazione della decurtazione

 

Secondo le disposizioni dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione all'Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l'organo di polizia ha avuto comunicazione dell'avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell'esito dell'eventuale gravame presentato avverso il verbale.

 

Tale termine ha carattere ordinatorio, come appare evidente dal contesto normativo in cui è collocato, atteso che la decurtazione di punti è una conseguenza automatica della violazione contro la quale non è ammesso un autonomo gravame. Ne consegue che l'organo di polizia che ha accertato l'illecito ha sempre l'obbligo di effettuare la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale.

 

  S.U.L.P.M e M.a.u.r.i.z.io M.a.r.c.h.i