(a cura di Maurizio Marchi)

DECURTAZIONE PUNTI: cosa succede quando il conducente non viene identificato al momento dell'accertamento dell'infrazione?

La nuova formulazione dell’articolo 126 bis cds prevede che, quando non è stato possibile identificare il conducente responsabile dell’infrazione per la quale è prevista una decurtazione di punti (esempio: telefonino “al volo”, velocità e/o sorpasso “al volo”, sosta vietata spazio invalidi, autobus, ecc), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8.

In pratica occorre:

q       inviare intimazione all’intestatario del veicolo

q       a questo punto tre ipotesi

 

Vengono comunicati i dati del conducente entro 30 gg dall’intimazione

Non vengono comunicati i dati del conducente (entro 30 gg dall’intimazione) ed il proprietario è persona fisica

 

Non vengono comunicati i dati del conducente  (entro 30 gg dall’intimazione) ed il proprietario è persona giuridica

q       inserire nel programma informatico i dati del conducente

q       fare la notifica al conducente

q       gestire “i punti” come indicato per le altre pratiche

q       fare visura con terminale DTT per verificare se il proprietario è titolare di patente

q       non è necessaria notifica come conducente in quanto non è stato individuato come trasgressore

q       gestire “i punti” come indicato per le altre pratiche

q       sanzionare per violazione articolo 180/8 cds

q       nessuna segnalazione per i punti