Dipartimento della Pubblica sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
n. 300/A/1/45148/109/16/1 Roma, 20 ottobre 2003
OGGETTO: Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.
alla CONFTRASPORTO
Presidenza e segreteria Generale
piazza G. G. Belli, 2
00153 ROMA
Si fa riferimento al quesito posto con nota n. 127/03 del 30 settembre 2003,
nel quale si chiede se, in caso di violazioni commesse con veicoli intestati
a persona giuridica e il conducente non sia stato identificato, la decurtazione
del punteggio sia da attribuirsi al rappresentante legale della società
o a un suo delegato.
Si premette che la decurtazione dei punti può avvenire soltanto per quelle
violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la
titolarità di patente di guida e che nei confronti del proprietario persona
fisica la decurtazione è possibile solo se questi è munito di
patente di guida e non provvede a comunicare chi era effettivamente alla guida
del veicolo entro trenta giorni dalla notifica del verbale.
Nel merito della questione segnalata si evidenzia invece che, quando il veicolo
non è intestato ad una persona fisica, ma ad una persona giuridica, l'obbligo
di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento spetta
al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica
la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca
indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente.
In queste ipotesi l'articolo 126-bis c.d.s. impone all'organo di polizia stradale
che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 180, comma 8, c.d.s. (sanzione amministrativa
da euro 343,35 a euro 1.376,55).
Le stesse procedure si applicano a tutte le società intestatarie di veicoli,
anche se prive di personalità giuridica, come ad esempio quelle di persone,
purché sulla carta di circolazione sia riportato, quale intestatario,
il nome della società e non quello del singolo socio della stessa.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mazzilli