(a cura di Maurizio Marchi)

 

ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

(modifica dell’art.12 CDS)

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n,151/2003

art. 12 comma 1 CDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art.12 comma 3 bis e comma 5

Tutti i compiti di polizia stradale possono essere svolti anche da:

·         Corpi o Servizi di Polizia Provinciale nell’ambito del territorio provinciale;

·         Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato nell’ambito dei compiti d’istituto.

 

 

I soggetti indicati, ai sensi dell’art. 12 comma 2 CDS,  potevano già accertare le violazioni e rilevare gli incidenti in quanto Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 CPP, ma non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico o effettuare scorte.

 

 

La norma è stata modificata in sede di conversione in legge:

·         E’ stata ampliata la competenza dei Corpi e dei Servizi di Polizia Provinciale che possono espletare tutte le funzioni di polizia stradale su tutto il territorio di competenza.

 

Nel decreto legge, invece, l’esercizio delle funzioni poteva avvenir solo sulle strade di competenza mentre per le altre strade, insistenti sul territorio provinciale, i compiti potevano essere svolti solo se esistevano accordi specifici con gli enti proprietari).

Le persone abilitate dal Ministero dell’Interno ad effettuare le scorte tecniche a trasporti eccezionali possono svolgere compiti di polizia stradale di scorta e di regolazione del traffico.

A questi fini, il suddetto personale è equiparato agli altri organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 CDS:

·         limitatamente ai percorsi autorizzati;

·         nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione;

·         subordinatamente agli ordini impartiti (anche in viaggio) dagli altri organi di polizia stradale.

Questi soggetti non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare convogli eccezionali di notevoli dimensioni.

Norma di nuova introduzione

 

 

 

La nuova disposizione abroga tacitamente l’art.16, comma 6, Reg. Esec.

Il personale autorizzato non può intimare l’alt con il segnale distintivo previsto dall’art.12 CDS e dall’art.24 Reg. Esec. ma, per arrestare i veicoli nel corso dell’attività di regolazione del traffico, deve utilizzare i dispositivi di segnalazione previsti dal DM 18.7.1997 e successive modificazioni