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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n,151/2003 |
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art. 12 comma 1 CDS
art.12 comma 3 bis e comma 5 |
Tutti
i compiti di polizia stradale possono essere svolti anche da: · Corpi
o Servizi di Polizia Provinciale nell’ambito del territorio provinciale;
· Polizia
Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato nell’ambito dei compiti
d’istituto.
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I
soggetti indicati, ai sensi dell’art. 12 comma 2 CDS, potevano già
accertare le violazioni e rilevare gli incidenti in quanto Ufficiali o
Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 57 CPP, ma non potevano
svolgere funzioni di regolazione del traffico o effettuare scorte. |
La
norma è stata modificata in sede di conversione in legge: · E’
stata ampliata la competenza dei Corpi e dei Servizi di Polizia
Provinciale che possono espletare tutte le funzioni di polizia stradale su
tutto il territorio di competenza. Nel
decreto legge, invece, l’esercizio delle funzioni poteva avvenir solo
sulle strade di competenza mentre per le altre strade, insistenti sul
territorio provinciale, i compiti potevano essere svolti solo se
esistevano accordi specifici con gli enti proprietari). |
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Le
persone abilitate dal Ministero dell’Interno ad effettuare le scorte
tecniche a trasporti eccezionali possono svolgere compiti di polizia
stradale di scorta e di regolazione del traffico. A
questi fini, il suddetto personale è equiparato agli altri organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12 CDS: · limitatamente
ai percorsi autorizzati; · nel
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione; · subordinatamente
agli ordini impartiti (anche in viaggio) dagli altri organi di polizia
stradale. |
Questi
soggetti non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico e,
quindi, non potevano scortare convogli eccezionali di notevoli dimensioni. |
Norma
di nuova introduzione
La
nuova disposizione abroga tacitamente l’art.16, comma 6, Reg. Esec. Il
personale autorizzato non può intimare l’alt con il segnale distintivo
previsto dall’art.12 CDS e dall’art.24 Reg. Esec. ma, per arrestare i
veicoli nel corso dell’attività di regolazione del traffico, deve
utilizzare i dispositivi di segnalazione previsti dal DM 18.7.1997 e
successive modificazioni |