(a cura di Maurizio Marchi)

REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO

(modifiche degli artt. 143, 145, 146, 148, 157, 173, 191 CDS)

 

Attraverso la modifica delle sanzioni di alcune norme di comportamento, si è prevista una migliore

armonizzazione del regime sanzionatorio con una più graduazione della pena in funzione dell’effettiva

gravità della violazione, avuto riguardo, soprattutto, alla sua incidenza causale nel fenomeno infortunistico stradale.

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 143 CDS

·        Modifiche dei commi 11 e 12

Sono state inasprite le sanzioni pecuniarie per la circolazione contromano.

La sanzione amministrativa per la circolazione contromano (generica) passa

·         nel minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55;

·         nel massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20

 

Per il contromano in curva, sui dossi o su strade a carreggiate separate,la sanzione amministrativa passa nel minimo da Euro 137,55 a Euro 270,90 e nel massimo da Euro 550,20 a Euro 1.083,60.

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge

art.145 CDS

·        Modifiche del comma 10

Si sono inasprite le sanzioni pecuniarie per chi non rispetta gli obblighi di precedenza (segnali di dare precedenza, stop, ecc).

La sanzione amministrativa passa

·         nel minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55

·          nel massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge

art. 146 CDS

·        Modifiche del comma 3

 

·        Inserimento del comma 3-bis

si sono inasprite le sanzioni pecuniarie per il passaggio con semaforo rosso

 

 

 

In caso di recidiva in 2 anni, alla seconda violazione consegue la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

 

La sanzione amministrativa passa

·         nel minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55

·         nel massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20

 

 

Non era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva

 

[...]

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge

art. 148 CDS

·        Modifiche dei commi 15 e 16

 

Si sono inasprite le sanzioni pecuniarie per le violazioni delle norme che regolano la manovra di sorpasso.

Si è inoltre previsto che per la violazione delle disposizioni generali che disciplinano il sorpasso o per chi sorpassa a destra, in caso di recidiva in 2 anni, alla seconda violazione consegua la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

 

Per le violazioni più gravi (sorpasso a destra di autobus o filobus fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori, sorpasso in prossimità di curve,  o in caso di scarsa visibilità, sorpasso di un veicolo già in sorpasso o superamento di veicoli fermi al semaforo o per altre cause di congestione della circolazione),  è previsto l’aumento della sanzione e l’applicazione della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

 

Per l’inosservanza del divieto di sorpasso tra veicoli pesanti imposto con apposito cartello, oltre all’aumento della sanzione pecuniaria è prevista la sospensione della patente da 2 a 6 mesi.

La sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni generali che disciplinano il sorpasso o per chi sorpassa a destra passa

·         nel minimo da Euro 33,60 a Euro 68,25

·         nel massimo da Euro 137,55 a Euro 275,10.

Non era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva.

 

 

La sanzione amministrativa per le violazioni più gravi in materia di sorpasso passa

·         nel minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55

·         nel massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20,

a cui si aggiunge la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva.

 

 

 

La sanzione amministrativa per il divieto di sorpasso tra mezzi pesanti passa

·         nel minimo da Euro 137,55 a Euro 270,90

·         nel massimo da Euro 550,20 a Euro 1.083,60,

a cui si aggiunge la sospensione della patente da 2 a 6 mesi.

La sanzione accessoria era prevista in caso di recidiva.

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge

art. 173 CDS

·        modifica del comma 3

E’ stata inasprita la sanzione pecuniaria per l’indebito utilizzo del telefonino durante la guida

La sanzione pecuniaria passa

·       nel minimo da Euro 33,60 a Euro 68,25

·       nel massimo da Euro 137,55 a Euro 275,10.

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge

art. 191 CDS

·        modifica del comma 4

E’ stata inasprita la sanzione per tutte le prescrizioni relative al comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni (es. obbligo di precedenza agli attraversamenti pedonali, obbligo di fermarsi quando una persona invalida sta per effettuare l’attraversamento della strada, ecc.)

La sanzione amministrativa per tutte le violazioni in materia passa

·         nel minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55

·         nel massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20,

 

 

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge