(a cura di Maurizio Marchi)

CASCO E CINTURE DI SICUREZZA

(modifiche artt. 171 e 172 CDS)

 

Attraverso la modifica degli articoli 171 e 172 CDS, si è provveduto a disciplinare in modo più organico l’uso

 dei dispositivi di protezione e ritenuta, adeguando la normativa all’esigenza di una maggiore efficacia deterrente

delle sanzioni che induca ad un più rigoroso rispetto delle disposizioni. In particolare:

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 171 CDS

·        modifiche dei commi 1, 1-bis, 2 e 3;

 

Per quanto riguarda l’uso del casco di protezione,

·         si è aumentata la sanzione pecuniaria;

·         si è previsto che alla stessa consegua, in ogni caso, il fermo amministrativo del veicolo;

·         è stato inoltre previsto l’obbligo del casco anche per i conducenti ed i passeggeri dei quadricicli e dei tricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa.

 

Alla luce della possibilità di trasporto di passeggero su ciclomotore, è stato esteso l’obbligo di utilizzo del casco anche a quest’ultimo, nonché a conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a più di due ruote.

Nel contempo è stata ampliata l’esenzione da tale obbligo ai conducenti e passeggeri dei ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa, oltre che conducenti di ciclomotori e di motocicli a due o tre ruote muniti di cellula di sicurezza.

Sono state inasprite le sanzioni pecuniarie, che ora sono applicabili, insieme al fermo del veicolo, anche al conducente minorenne. Sono state inasprite le sanzioni a carico del conducente maggiorenne e dei passeggeri, che vedono applicato, oltre alla sanzione pecuniaria, anche il fermo amministrativo del veicolo

La sanzione pecuniaria passa

·         nel minimo da Euro 33,60 a Euro 68,25

·         nel massimo da Euro 137,55 a Euro 275,10.

 

È prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 gg. per tutte le violazioni commesse in materia di uso del casco. Tale misura era prevista, in via alternativa a quella pecuniaria, solo per il conducente minorenne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.

art.172 CDS

·        modifiche ai commi 8 e 9

Per quanto concerne le cinture di sicurezza, oltre ad un inasprimento della sanzione pecuniaria, si è previsto che, in caso di recidiva nella violazione, consegua la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi.

La sanzione pecuniaria per chi non fa uso di cinture o degli altri sistemi di ritenuta passa

·     nel minimo da Euro 33,60 a Euro 68,25

·     nel massimo da Euro 137,55 a Euro 275,10.

Non era prevista una sanzione accessoria in caso di recidiva.

 

La sanzione pecuniaria per chi, pur facendo uso della cintura, ne ostacola il normale funzionamento, passa

·         nel minimo da Euro 19,95 a Euro 33,60

·         nel massimo da Euro 81,90 a Euro 137,55.

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge