(a cura di Maurizio Marchi)

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOOLICA

(modifica dell’ art.186 CDS)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 186 CDS (riscrittura)

 

Si possono effettuare test di screening su tutti i conducenti per poter verificare abuso di alcool (i risultati non sono fonte di prova ma consentono l’effettuazione di test con etilometri).

 

E’ stata inasprita la sanzione in caso di rifiuto a sottoporsi ai test (sia di screening che con etilometro). Infatti, oltre alla sanzione penale, si può applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come se il conducente fosse risultato positivo).

 

Gli accertamenti con etilometro possono essere effettuati in ogni caso d’incidente stradale

 

 

Gli organi di polizia stradale possono accompagnare l’utente da sottoporre all’esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata.

 

E’ possibile l’effettuazione degli esami sui conducenti che sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale e sono stati ricoverati per cure mediche.

 

E’ stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza.

 

 

 

 

Il conducente nei confronti del quale sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico (presso la Commissione medica locale) per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcol.

 

Se il conducente è sorpreso a guidare con un tasso alcoolemico superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo stabilito dal prefetto (come sanzione accessoria) può essere disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia escluso, attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista cronico o abituale (in questo caso viene revocata la patente).

 

Il reato è competenza del Tribunale (viene sottratto al Giudice di Pace al quale la cognizione era stata attribuita nel 2000).

 

La nuova formulazione della norma, completa il processo di riforma iniziato con D.Lvo 15.01.2002 n.9 (le cui disposizioni sono state fatte confluire nella nuova disciplina)

La norma consente che siano effettuati controlli preliminari (screening) con dispositivi o test sul comportamento allo scopo di effettuare una prima valutazione (rapida e non invasiva) dell’eventuale abuso di sostanze alcoliche finalizzato, in caso di esito positivo, ad un esame più accurato con un etilometro omologato. Ciò permetterà di aumentare in modo significativo il numero dei conducenti controllati, sottoponendo ad un esame più accurato (e necessariamente più lento ed oneroso) solo i conducenti che manifestano valori di screening superiori alla soglia minima. Il test di screening non costituirà fonte di prova dello stato di ebbrezza ma semplice indizio sulla base del quale motivare adeguatamente e nel rispetto dei diritti degli utenti, un esame più specifico con etilometro, i cui risultati sono fonte di prova ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste.

Sono state confermate e riprodotte le modifiche già introdotte dal D.Lvo 15.01.2002 n.9 che consentono l’esame del tasso alcolemico in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche. Resta invariato il tasso alcolemico minimo per essere considerati in stato di ebbrezza (0,5 gr/l).

 

L’accertamento era consentito solo in caso di fondato sospetto ed era possibile utilizzare solo gli etilometri che richiedono tempi e  procedure più lunghe e complesse.

 

Chi si rifiutava di sottoporsi all’esame aveva una sanzione più lieve ( senza la sanzione accessoria) di chi, dopo esservi sottoposto, risultava positivo all’esame superando i limiti consentiti.

 

 

In caso d’incidente, l’accertamento era possibile solo quando vi era il fondato motivo di ritenere che il conducente fosse sotto l’effetto dell’alcool.

                                        

Gli accertamenti con etilometro potevano essere fatti solo sulla strada (spesso con molte difficoltà pratiche).

 

 

L’esame in ambito ospedaliero, su campioni di sangue (prelevato con il consenso della persona sottoposta a cure), non era disciplinato.

 

 

La misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l’approvazione della modifica all’art.219 (revoca della patente di guida) il conducente non può conseguire una nuova patente prima di un anno.

 

 

Dopo l’accertamento dello stato di ebbrezza, non venivano compiuti in modo sistematico accertamenti sanitari successivi per verificare che il conducente avesse ancora i requisiti psico-fisici per guidare.

 

 

 

La previsione è completamente nuova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reato è ritornato ad essere di competenza del Tribunale (è stato perciò sottratto alla cognizione del Giudice di Pace)