(a cura di Maurizio Marchi)

 

 

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DOVUTA A STUPEFACENTI

(modifica dell’art. 187 CDS)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 187 CDS (riscrittura)

 

Gli organi di polizia stradale possono effettuare accertamenti preliminari (screening) non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di accertare tracce dell’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. I risultati non costituiscono fonte di prova ma consentono l’effettuazione di esami ospedalieri più accurati.

 

Se gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo, il conducente può essere accompagnato in una struttura ospedaliera o presso altro centro specializzato per l’effettuazione di un completo esame diagnostico da parte di un medico.

 

E’ stata prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di alterazione psico-fisica..

 

 

 

In caso di rifiuto a sottoporsi agli esami (sia di screening che ospedalieri) oltre alla sanzione penale è prevista la sospensione della patente di guida come se fosse stato trovato positivo.

 

La nuova formulazione, che tiene conto delle modifiche già introdotte con D.Lvo 15.01.2002, n.9, consente l’effettuazione di test di screening preordinato ad un accertamento più accurato che può essere svolto in ambito ospedaliero (o presso altri uffici sanitari fissi o mobili) con specifiche metodiche diagnostiche previste dal regolamento. Ciò consentirà di effettuare un numero molto elevato di controlli.

Come per la disciplina dell’alcol, sono state confermate le disposizioni introdotte dal DL.vo 15.01.2002, n.9 che consentono l’esame dello stato di alterazione anche in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche e la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli in stato di alterazione psico-fisica.

Le norme regolamentari correlate, la cui approvazione è ritenuta indispensabile per far funzionare concretamente la procedura di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, dovranno completare il processo di riforma. Nelle more della loro emanazione, tuttavia, la mancanza di un preciso rinvio alle disposizioni regolamentari all’interno dell’articolo 187, consente di iniziare l’attività di controllo già dal momento dell’approvazione della norma. In attesa di più precise disposizioni procedurali, l’esame medico sarà effettuato secondo i principi della buona scienza medica.

 

 

Gli accertamenti di screening non erano consentiti mentre quelli analitici, di tipo diagnostico, erano molto complessi e non trovavano una specifica regolamentazione.

 

 

 

 

La possibilità di accompagnamento presso una struttura ospedaliera o equiparata, era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002.

 

 

 

 

La misura era già stata introdotta dal DL.vo 9/2002. Con l’approvazione della modifica all’art.219 (revoca della patente di guida) il conducente non può conseguire una nuova patente prima di un anno.

 

 

Era prevista solo la sanzione penale senza quella accessoria.

 

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge