(a cura di Maurizio Marchi)

 

COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E NUOVE DEFINIZIONI STRADALI

(modifica agli artt. 2, 13 e 37 CDS)

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 2 commi 2 e 3 CDS

·         Sono state introdotte le nuove definizioni di “itinerario ciclopedonale”, di “parcheggio scambiatore” e di “utente debole” con l’intento di prevedere, in sede di costruzione ed adeguamento delle strade, misure di maggiore protezione e tutela dei pedoni e dei ciclisti.

·         E’ stata modificata la definizione di “area pedonale urbana” conferendo ai Comuni poteri di individuare altre categorie di utenti a cui estendere il divieto di circolazione nell’area pedonale urbana.

·         I veicoli con emissioni zero (es. elettrici) possono sempre circolare nelle aree pedonali urbane.

Le definizioni non erano previste dal codice anche se erano già state introdotte con le direttive che riguardano la predisposizione dei piani urbani del traffico.

Norma di nuova introduzione.

art. 13 comma 2 CDS

E’ stata estesa la possibilità di derogare alle norme tecniche in materia di costruzione delle strade anche per le strade di nuova costruzione.

 

La possibilità di deroga, che è ammessa solo per specifiche situazioni determinate da condizioni locali, ambientali, paesaggistiche ed archeologiche è comunque subordinata alla garanzia, in sede progettuale, di un buon livello di sicurezza e di riduzione dell’inquinamento.

Nella formulazione originaria del codice, la norma consentiva di derogare solo per gli adeguamenti di strade già costruite e non già per le nuove strade.

 

 

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge.

art. 37 comma 2 CDS

I segnali di localizzazione territoriale del confine del comune possono essere espressi, insieme alla lingua italiana, in idiomi locali o in dialetto.

La normativa del regolamento di esecuzione del Codice vietava l’uso di lingue diverse da quella italiana.

Norma di nuova introduzione.