SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER
MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all’art. 193 CDS)
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art.
193 CDS |
La
sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa
è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione
non è dovuta quando l’interessato, entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle formalità
di radiazione del veicolo.
L’attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l’organo accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione. La
restituzione del veicolo sequestrato, quando l’interessato effettua il
pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi, è disposta direttamente dall’organo
di polizia che ha accertato la violazione. L’organo
accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando
nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta, viene disposta la confisca amministrativa del
veicolo. |
La procedura di applicazione della sanzione era più complessa ed aveva dato adito a numerosi dubbi interpretativi.
E’ stato espressamente chiarito che, per il sequestro del veicolo non coperto da assicurazione, si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La restituzione doveva essere disposta dalla Prefettura
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Sono
state apportate modifiche in sede di conversione in legge: ·
E’ stata
modificata la procedura di rottamazione del veicolo prevedendo che il
proprietario che decide di beneficiare della riduzione della sanzione deve
versare una cauzione all’organo di polizia (pari all’intero ammontare
della sanzione) che gli verrà poi restituita dopo l’esibizione della
documentazione prescritta per la rottamazione. ·
E’ stato
precisato che il luogo in cui il veicolo deve essere trasportato di norma
è individuato dall’agente accertatore e, solo in casi eccezionali, dal
trasgressore. |