(a cura di Maurizio Marchi)

 

 

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE (modifiche all’art 180 CDS)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art.180 comma 2 CDS

Il conducente del ciclomotore deve avere con sé i documenti del veicolo ed il certificato di idoneità alla guida

Si tratta di un adeguamento normativo reso necessario dall’introduzione dell’obbligo di aver conseguito il certificato d’idoneità alla guida

Non sono state apportate modifiche in sede di conversione in legge

art.180 comma 4 CDS

Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo

La semplificazione tende a favorire quelle imprese che, per esigenze di servizio, concedono l’utilizzo del veicolo a diversi conducenti

Norma di nuova introduzione

art.180 comma 8 CDS

Chi non esibisce i documenti richiesti in caso di mancanza momentanea dei documenti durante la guida, è soggetto alla stessa sanzione di chi non li ha mai conseguiti.

                                           

La disposizione deve essere necessariamente correlata con le innovazioni introdotte dalle norme relative all’autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esiste o meno. Non si applica, perciò, per patente di guida nazionale, documenti dei veicoli italiani ed assicurazione obbligatoria per le quali è possibile accertare l’esistenza dei documenti attraverso pubblici registri o collegamenti  telematici.

L’omissione aveva già un’autonoma sanzione, che viene comunque conservata ed alla quale si aggiunge la più grave sanzione.

Norma di nuova introduzione