(a cura di Maurizio Marchi)

 

 

PROCEDURE PER IL RICORSO AL PREFETTO (modifiche agli artt. 203, 204 e 205 CDS)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

artt. 203 e 204 CDS

·            Sono state semplificate le procedure di valutazione dei ricorsi secondo i seguenti principi:

·            il ricorso può essere presentato anche direttamente al prefetto;

·            l’organo procedente deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione una memoria  con gli elementi necessari per confermare o respingere il ricorso;

·            il prefetto deve decidere entro 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’accertatore adottando l’ordinanza ingiunzione;

·            il silenzio significa accoglimento del ricorso;

·            l’ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione;

·            in caso di richiesta di audizione personale i termini sono sospesi fino alla data fissata per l’audizione.

Si tratta di una nuova previsione che tende a semplificare le procedure distribuendo e alleggerendo gli oneri del contenzioso.

 

La norma definisce in modo chiaro i passaggi della procedura del ricorso al Prefetto, determinando i termini (180 giorni aumentati di 30 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione.

Norma di nuova introduzione

art. 205 CDS

Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore

La possibilità di avvalersi dell’organo accertatore per la presenza in giudizio era prevista solo per l’opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale.

 

La possibilità di delega è prevista solo se l’organo accertatore è destinatario dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 CDS,

Norma di nuova introduzione