PROCEDURE PER IL RICORSO AL PREFETTO (modifiche agli artt. 203, 204 e 205 CDS)
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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artt.
203 e 204 CDS |
· Sono
state semplificate le procedure di valutazione dei ricorsi secondo i
seguenti principi: · il
ricorso può essere presentato anche direttamente al prefetto; · l’organo
procedente deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione
una memoria con gli elementi necessari per confermare o respingere
il ricorso; · il
prefetto deve decidere entro 120 giorni dalla ricezione della memoria da
parte dell’accertatore adottando l’ordinanza ingiunzione; · il
silenzio significa accoglimento del ricorso; · l’ordinanza
ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione; · in
caso di richiesta di audizione personale i termini sono sospesi fino alla
data fissata per l’audizione. |
Si tratta di una nuova previsione che tende a semplificare le procedure distribuendo e alleggerendo gli oneri del contenzioso.
La norma definisce in modo chiaro i passaggi della procedura del ricorso al Prefetto, determinando i termini (180 giorni aumentati di 30 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione. |
Norma di nuova introduzione |
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art.
205 CDS |
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore |
La possibilità di avvalersi dell’organo accertatore per la presenza in giudizio era prevista solo per l’opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale.
La possibilità di delega è prevista solo se l’organo accertatore è destinatario dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 CDS, |
Norma di nuova introduzione |