(a cura di Maurizio Marchi)

 

 

PROCEDURA PER IL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO (modifiche art. 214 CDS)

 

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 214 commi 1 e 8 CDS

In caso di fermo amministrativo del veicolo, è sempre ritirata la carta di circolazione e trattenuta presso gli uffici dell’organo accertatore

 

Chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è punto con una sanzione amministrativa

Non era previsto il ritiro del documento.

 

 

 

 

L’illecito non era punibile

Norma di nuova introduzione

 

 

La norma del comma 2 dell’art.214 CDS prevede che il veicolo sia affidato in custodia all’avente diritto, lasciando implicitamente intendere che, diversamente da quanto previsto dal 1° comma della stessa norma (che, invece, non è stata oggetto di modifica), il veicolo oggetto di fermo non debba essere più affidato in custodia ad un deposito autorizzato. Tuttavia, anche per un evidente difetto di coordinamento tra i due commi della norma, in questa prima fase applicativa, in attesa di direttive operative (che saranno emanate al più presto) si evidenzia l’opportunità di non affidare in custodia il veicolo all’avente diritto se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati. Per dare completa attuazione a questa norma, infatti, anche allo scopo di garantire l’effettiva applicazione della misura, c’è la necessità di fissare una procedura rigorosa e più dettagliata con la quale individuare i casi, i soggetti e le modalità con le quali può essere effettuato l’affidamento.