Per completezza d’informazione, si riportano di seguito le norme del DL.vo 9/2002 che sono
entrate in vigore il 30 giugno 2003 e che non hanno subite modifiche per effetto del decreto legge
di cui sopra.
PRINCIPI GENERALI DELLA CIRCOLAZIONE
(Modifiche all’art.1 CDS)
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Norma che entra in vigore |
Contenuti |
Rispetto alla situazione attuale |
Note |
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art.1 CDS ·
Modifiche al comma 1
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§
La sicurezza
stradale costituisce una finalità primaria che lo Stato deve
perseguire per tutelare la vita e l’incolumità fisica dei cittadini.
§
Le norme in
materia ed i relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto del principio
informatore sopraindicato, devono ispirarsi anche agli obiettivi
di: Ø
riduzione dei
costi economici, ambientali e sociali derivanti dal traffico; Ø
migliorare il
livello di qualità della vita dei cittadini; Ø
migliorare la
fluidità della circolazione. Il
piano nazionale della sicurezza stradale è parte integrante delle
norme che disciplinano la circolazione stradale |
L’art.
1 del codice della strada, come modificato dal DL.vo 9/2002, dichiara che
il principio informatore delle sue norme e dei suoi provvedimenti
attuativi è la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.
Questa sicurezza rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato, con l’obiettivo di ridurre i costi
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché
di migliorare la fluidità del traffico e il livello di qualità della
vita dei cittadini, anche attraverso un razionale utilizzo del territorio:
il tutto nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie.
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TARGHE DEI VEICOLI A MOTORE
(modifica dell’art. 100 CDS)
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Norma che entra in vigore |
Contenuti |
Rispetto alla situazione attuale |
Note |
Art.100 CDS
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·
Al
momento dell’immatricolazione, è possibile richiedere una numerazione
personalizzata (ad esempio, una targa recante la combinazione CI OOO RO). ·
Resta
comunque in vigore la sequenza alfanumerica attualmente vigente ·
(2
lettere, 3 numeri e 2 lettere) Sono previste sanzioni per chi colloca la targa in modo o in posizione non regolamentare |
Non si tratta di una targa personale. Infatti, per effetto della modifica, la targa, come accadeva prima di questa riforma del sistema di immatricolazione, segue ed identifica il veicolo dalla sua immatricolazione alla sua demolizione (o radiazione per altri motivi) e non è sostituita in caso di vendita o trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo. Viene sostituita, invece, in caso di smarrimento, distruzione o furto (anche di una sola targa per i veicoli che ne hanno due).
Nell’originaria formulazione della norma,
infatti, poteva essere punita solo la mancanza, la falsificazione,
l’alterazione, la sostituzione della targa o la sua illeggibilità
(per venire meno dei prescritti requisiti di rifrangenza oppure perché
sporca, imbrattata, ecc.) ma non la collocazione irregolare. |
La modifica consente perciò, di punire, ad esempio, la collocazione della targa dei motocicli in posizione più avanzata o più laterale rispetto a quella originariamente prevista.
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VELOCITA’ DEI VEICOLI
(modifiche all’art.142 CDS)
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Norma che entra in vigore |
Contenuti |
Rispetto alla situazione precedente |
Note |
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Art. 142 CDS |
· Tutti i limiti di velocità devono essere determinati tenendo conto del principio della tutela della vita umana · In caso di precipitazioni atmosferiche, in autostrada o sulle strade extraurbane principali, la velocità massima è ridotta di 20 Km/h. · Sulle autostrade a 3 corsie, in tratti appositamente segnalati, la velocità massima può essere portata a 150 Km/h.
· Sulle strade urbane che lo consentono, in tratti appositamente segnalati, la velocità può essere elevata a 70 Km/h
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Sui tratti di autostrade ad almeno 3 corsie appositamente segnalati è consentito elevare il limite di velocità da 130 a 150 Km/h. Non si tratta, però, di un’elevazione generalizzata del limite di velocità ma di un intervento mirato che intende consentire l’aumento della velocità solo in tratti ben definiti Infatti, la possibilità di raggiungere la velocità di 150 km/h dovrà essere attentamente valutata, caso per caso e dovrà essere sempre localizzata solo in alcuni tratti di autostrada appositamente segnalati |
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MARCIA SULLE AUTOSTRADE A 3 CORSIE
(modifica all’art. 143 CDS)
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Norma che entra in vigore |
Contenuti |
Rispetto alla situazione precedente |
Note |
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Art.143 CDS
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· Sulle autostrade a tre o più corsie, per i veicoli lenti è stato eliminato l’obbligo di marciare sulla prima corsia di destra. · Su queste autostrade, durante la marcia, è sempre obbligatorio impegnare quella più a destra
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E’ stata eliminata la disposizione che riservava la corsia di destra ai veicoli lenti. |
Con la riforma, perciò, anche per tali autostrade, vige l'obbligo generale di marcia a destra, con conseguente obbligo di rientro dopo il sorpasso che, naturalmente, potrà essere compiuto solo sulla corsia di sinistra. La modifica normativa introdotta, costringe gli utenti della strada ad utilizzare tutte le corsie compresa quella di destra soprattutto in quei tratti o in quei casi in cui, per l’assenza di veicoli pesanti, questa corsia rimane desolatamente vuota. Con le norme precedentemente in vigore, infatti, la corsia di destra restava spesso vuota perché nessun utente sentiva di potersi iscrivere alla categoria dei "veicoli lenti" e dunque nessuno la occupa, mentre tutti impegnano la corsia di centro e quella di sinistra. Con la nuova disciplina la circolazione tende a migliorare, dal momento che gli stessi volumi di traffico possono essere assorbiti da tre e non più da due sole corsie. Ciò non significa, naturalmente, che in queste circostanze, ricorrendone le condizioni, non sia più possibile occupare tutte le corsie disponibili visto che la nuova previsione non intacca minimamente le disposizioni riguardanti la circolazione per file parallele prevista dall’art. 144 CDS. |