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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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art. 7 comma 14 CDS |
E’
stata inasprita la sanzione per chi circola sulle corsie riservate ai
mezzi pubblici, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato |
La
sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta) passa da
Euro 33,55 a Euro 68,25. |
Norma di nuova introduzione |
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art. 7 comma 15 bis CDS |
· L’attività
di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo è punita con sanzioni
amministrative pecuniarie · La
sanzione è più grave se sono impiegati minori. · I
proventi dell’attività sono sempre confiscati. |
La
disposizione non era prevista nel codice della strada ma faceva parte di
una serie di disposizioni del TULPS.
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Norma di nuova introduzione.
Il D.P.R. 28.5.2001, n. 311 abrogando le disposizioni del TULPS che riguardavano l’esercizio di questo mestiere, aveva fatto venir meno qualsiasi regolamentazione per tale tipo di attività, che ha, invece, notevoli riflessi sul corretto uso degli spazi stradali destinati alla sosta, nonchè per la tutela della buona fede degli utenti della strada.
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