(a cura di Maurizio Marchi)

 

CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

(modifica all’art.7 CDS)

Norma modificata

Contenuti

Rispetto al codice della strada

Rispetto al decreto legge n.151/2003

art. 7 comma 14 CDS

E’ stata inasprita la sanzione per chi circola sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato

La sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta) passa da Euro 33,55 a Euro 68,25.

Norma di nuova introduzione

art. 7 comma 15 bis CDS

·         L’attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo è punita con sanzioni amministrative pecuniarie

·         La sanzione è più grave se sono impiegati minori.

·         I proventi dell’attività sono sempre confiscati.

La disposizione non era prevista nel codice della strada ma faceva parte di una serie di disposizioni del TULPS.

 

 

Norma di nuova introduzione.

 

Il D.P.R. 28.5.2001, n. 311 abrogando le disposizioni del TULPS che riguardavano l’esercizio di questo mestiere, aveva fatto venir meno qualsiasi regolamentazione per tale tipo di attività, che ha, invece, notevoli riflessi sul corretto uso degli spazi stradali destinati alla sosta, nonchè per la tutela della buona fede degli utenti della strada.