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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n.151/2003 |
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artt. 9-bis e 9-ter CDS |
Sono
state completamente ridisegnate le norme che riguardano le gare o le
competizioni sportive non autorizzate. · Sono
state inasprite le sanzioni per chi organizza una competizione di velocità
con veicoli a motore senza autorizzazione, chi vi partecipa o, comunque,
chi gareggia in velocità su strada (il reato è classificato quale
delitto) · Sono
stati previsti incrementi di pena nel caso in cui dal fatto derivino
lesioni personali (da 3 a 6 anni) o la morte di persone (da 6 a 12 anni) · E’
stata prevista la sospensione della patente (da 1 a 3 anni) per i
partecipanti e, in caso di morte di persone, la revoca della patente. · I
veicoli dei partecipanti devono essere sequestrati e confiscati |
I
reati di competizione non autorizzata erano già stati introdotti nel
codice della strada per effetto del DL.vo 9/2002 (le cui disposizioni
erano entrate in vigore nell’agosto 2002). Con
l’intervento normativo, restando sostanzialmente inalterate le
fattispecie vietate, si prevede un notevole aggravamento delle sanzioni e
si consente, nei casi più gravi, l’adozione di misure restrittive della
libertà personale (arresto in flagranza e fermo). |
Norma di nuova introduzione. |
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art. 79 comma 4 CDS |
E’
stata aumentata la sanzione prevista per il non funzionamento o la non
regolare installazione o l’alterazione dei dispositivi dei veicoli
quando questi sono utilizzati nelle competizioni non autorizzate o nelle
gare clandestine. |
La
misura della sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa
da Euro 68,25 a Euro 1000. |
Norma di nuova introduzione. |